DMZ AGGIORNA N. 123 DEL 4 DICEMBRE 2025
Di recente, tramite risposta a specifico interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile. Secondo il Ministero, le imprese non appartenenti al settore edile, anche quelle che non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile, devono, comunque sia, ottenere il DURC di congruità per le attività edili svolte in cantiere
Il Ministero, in particolare, ha risposto ad un quesito posto dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), che domandava se le imprese non inquadrabili nel settore edile, come ad esempio quelle del settore metalmeccanico, ma che svolgono attività edili accessorie, siano soggette all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile ed al conseguente obbligo di verifica della congruità della manodopera (DURC di congruità).
Verifica della congruità della manodopera
Il Ministero precisa in primo luogo che la verifica di congruità della manodopera è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Inoltre, occorre verificare se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.
Conseguentemente, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, saranno computate le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.
Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile. Sono, quindi, escluse dalla verifica le lavorazioni non edili.
Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa Edile, il Ministero chiarisce che l’obbligatorietà vige solo per le imprese che svolgono in modo prevalente attività edili. L’iscrizione alla Cassa edile risulta, pertanto, strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.
La posizione espressa dal Ministero
Sulla base di quanto sopra evidenziato, il Ministero ritiene, in conclusione, che:
- le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa;
- per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti, pertanto, dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio.
Lo Studio resta a completa disposizione.
