DMZ AGGIORNA N. 237 DEL 18 DICEMBRE 2024

Tra le operazioni che il datore di lavoro deve compiere in seno all’elaborazione del LUL di dicembre, c’è anche la verifica dell’avvenuto completamento dei conguagli da modello 730 dei propri lavoratori subordinati.


Operazioni di conguaglio 730 a credito - Il lavoratore che ha scelto di ottenere dal suo datore di lavoro il rimborso del credito Irpef scaturito dal modello 730 potrebbe ritrovarsi a dicembre a non aver ancora ottenuto in busta paga l’intero importo spettante. È infatti possibile che il sostituto d’imposta provveda al rimborso Irpef con rate mensili, in busta paga, anche di importo variabile, qualora l’Irpef da trattenere in ciascun mese alla totalità dei dipendenti non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi.


Il termine ultimo per procedere al rimborso Irpef derivante dai modelli 730/4, riferiti al periodo d’imposta 2023, è il mese di dicembre 2024.  Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, il datore di lavoro esporrà nella Certificazione Unica 2025 l’importo non rimborsato per consentire al lavoratore di riportare il credito nella successiva dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) come eccedenza dell’anno precedente.


Operazioni di conguaglio 730 a debito - Qualora invece non sia stato possibile completare un conguaglio a debito e quindi siano residuate somme da versare al fisco da parte del lavoratore, la parte residua verrà trattenuta dalle retribuzioni/pensioni che verranno erogate nei mesi successivi e così via fino al mese di dicembre: se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni/pensioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al dipendente/pensionato, entro il 16 gennaio 2025, gli importi ancora dovuti.
In questo caso il contribuente dovrà presentare un modello F24 e versare autonomamente gli importi indicati nella comunicazione.


Casi particolari - I conguagli che derivano da modelli 730 integrativi seguono invece regole particolari:

  • per il modello integrativo di tipo 1 e 3 i conguagli devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre (criterio di cassa);
  • per i modelli integrativi di tipo 2 i conguagli si effettuano nella prima retribuzione utile erogata dopo la ricezione della comunicazione 730-4.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano terminate le operazioni di conguaglio a debito, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare al dichiarante gli importi ancora dovuti e quest’ultimo provvederà a versarli secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto lavorativo avvenga prima di aver terminato le operazioni di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro effettuerà il rimborso delle somme spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti (circ. Agenzia Entrate n. 14/E/2013).

 

 

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