DMZ RICORDA N. 46 DEL 05 MARZO 2024

Originariamente i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici dovevano essere trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, per l’esercizio contabile chiuso al 31.12.2022 tale stampa avrebbe dovuto essere effettuata entro il 29 febbraio 2024.

Di fatto, la conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha sancito il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, sono considerate regolari anche in assenza della trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge quando:

  • in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici;
  • siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

 

Tenuta e conservazione di libri e registri

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è quindi considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per i quali i termini di presentazione della dichiarazione annuale non siano scaduti da oltre tre mesi, qualora in sede di controlli ed ispezioni risultino comunque aggiornati su supporti magnetici e possano essere stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.

Per quanto riguarda libri/registri contabili è quindi venuto meno l'obbligo di:

  • conservazione sostitutiva digitale;
  • stampa in modalità cartacea entro il termine di tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che i registri da stampare o conservare digitalmente sono:

  • registri Iva;
  • registri contabili: libro giornale o registro degli incassi e pagamenti (professionisti);
  • libro degli inventari;
  • registro dei beni ammortizzabili.

Pagamento dell'imposta di bollo:

Se i registri contabili sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, il tributo è dovuto:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti.

L' imposta di bollo può essere assolta alternativamente:  

  • mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

 Lo Studio resta a completa disposizione

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