DMZ AGGIORNA N. 48 DEL 13 MARZO 2025
Nel corso dell’incontro tenuto lo scorso mese con la stampa specializzata l’Amministrazione Finanziaria ha fornito risposte su molti temi.
Sorprende in particolare la risposta dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la fattura elettronica emessa dal contribuente può essere annotata sul relativo registro IVA, indipendentemente dalla “Data Fattura”, solo a partire dal giorno dell’effettiva trasmissione del documento al sistema di interscambio.
I contribuenti in contabilità semplificata secondo il criterio della cosiddetta “cassa virtuale”, ossia quei contribuenti minori che, previa opzione vincolante per almeno un triennio, possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, a seguito di tale affermazione dovranno cambiare metodo rispetto a quanto fatto fin’ora.
In attuazione di tale regime i costi si considerano sostenuti e i ricavi percepiti nel corso del periodo d’imposta in cui le rispettive fatture sono registrate secondo le regole vigenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ad esempio, la fattura di acquisto datata 31 dicembre 2024, ma ricevuta sul proprio cassetto fiscale il 5 gennaio 2025, concorrerà alla formazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta 2025.
Nel medesimo senso anche la fattura emessa il 30 dicembre 2024, ma registrata il 10 gennaio 2025, comunque nei termini previsti ai fini IVA, concorrerà alla formazione della base imponibile del periodo d’imposta in cui la relativa fattura è stata regolarmente registrata, ovvero del 2025.
Ai fini della corretta imputazione temporale, partendo da questo assunto, l’Amministrazione finanziaria è andata oltre le indicazioni fornite con la Circolare nel 2017, arrivando alla conclusione che nel caso della fattura emessa la data di registrazione non può essere successiva a quella di effettivo invio della medesima fattura allo SDI.
Tornando all’esempio proposto, questo significa che la fattura emessa il 30 dicembre 2024, inviata al sistema di interscambio il 10 gennaio 2025, quindi entro i dodici giorni a disposizione per la trasmissione del documento, dovrà essere registrata con data non antecedente al 10 gennaio 2025, ovvero a quella dell’effettiva trasmissione. In questo modo il ricavo verrà imputato al periodo d’imposta 2025.
Tali indicazioni contrastano con i principi affermati dalla stessa Amministrazione finanziaria nella risposta n. 103 del 2024 con riferimento alla corretta impostazione delle spese detraibili oggetto di sconto sul corrispettivo. Con tale documento l’Agenzia delle entrate ha affermato che la fattura inviata allo SDI entro dodici giorni, si deve considerare emessa alla data indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, e non alla data dell’effettiva trasmissione al sistema di interscambio. Ora, invece, l’Agenzia delle entrate afferma l’esatto contrario.
Lo Studio resta a completa disposizione