DMZ AGGIORNA N. 83 DEL 30 APRILE 2024

Nell'ambito della Riforma Fiscale, le nuove norme dello Statuto del Contribuente,  che entrano in vigore il 30 aprile prossimo, inseriscono il contraddittorio nel procedimento tributario come caratteristica generalizzata. 

Si tratta di un punto-cardine della riforma fiscale, che adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standards di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell'Unione Europea, rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria.

Il contraddittorio costituisce elemento costitutivo della buona amministrazione per uno Stato di diritto moderno e avanzato, perché consente al contribuente di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica, ed all'amministrazione di completare la fase istruttoria e pre-decisoria, acquisendo le informazioni dal contribuente stesso, realizzando così un ottimale bilanciamento tra diritti del contribuente ed esigenza di efficienza dell'attività amministrativa.

Le novità dello Statuto del Contribuente

I principi direttivi sono stati trasfusi nello Statuto, secondo cui tutti gli atti impositivi sono preceduti, almeno tendenzialmente, da un contraddittorio informato ed effettivo. Si superano così le anomale restrizioni prospettate nel passato, in base alla tipologia del tributo (armonizzato o non armonizzato), alle modalità di accertamento (a tavolino o previa verifica), alla indicazione o meno di valide ragioni deducibili nella fase interlocutoria.

 

Il contribuente può, comunque sia, presentare memorie

L’invio obbligatorio dello schema preventivo di provvedimento non esclude che il contribuente possa sempre prendere visione degli atti del procedimento attivato nei suoi confronti e presentare in ogni tempo memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Soccorrono a tal fine le tesi da tempo sostenute dalla più autorevole dottrina in merito alla valenza generale dei principi sul procedimento amministrativo e quindi alla loro piena applicabilità anche al procedimento tributario, in contrasto con concezioni persistenti, ispirate ad una banale attuazione di regole particolari e frammentarie, separate da un sistema organico e coerente.

Inoltre, l’applicazione di disposizioni plurime, combinata con le facoltà di conciliazione previste in corso di giudizio, potrebbe migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, nel rispetto di effettivi principi di collaborazione e buona fede.

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