DMZ AGGIORNA N. 152 DEL 5 SETTEMBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi proseguiamo la trattazione del tema iniziato ieri sulle osservazioni che il Consiglio dei Consulenti del lavoro ha fatto su come funzionano proroghe e rinnovi nella nuova disciplina dei contratti a termine e le riflessioni sul computo dei contratti a termine.
Proroghe e rinnovi: come funzionano
La legge di conversione ha modificato la precedente normativa sulle “Proroghe e rinnovi”.
La regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi viene estesa anche ai così detti “rinnovi”. Pertanto, il contratto potrà essere non solo prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali.
Tale scelta legislativa, che nella fattispecie del rinnovo non eccedente i 12 mesi introduce un ambito di acausalità (senza bisogno cioè di precisare la causa della proroga), rappresenta una importante novità che sostituisce l'altrimenti diverso trattamento giuridico tra la proroga, mero spostamento in avanti del termine, e il rinnovo, che implica invece una ricostituzione del rapporto di lavoro anche con contenuti diversi.
|
N.B. I contratti per attività stagionali possono continuare a essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali. |
Computo dei contratti a termine: alcune riflessioni
La Legge di conversione del Decreto Lavoro ha stabilito che “Ai fini del computo del termine di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
E’ quindi opportuno porre l'attenzione all'ambito applicativo della norma:
Nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato – o anche una proroga o un rinnovo di altro contratto già in essere – ai fini della verifica del superamento dei 12 mesi, e dunque della necessità di prevedere l'apposizione della causale, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l'eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale. Ciò, evidentemente, sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi. Tale interpretazione sembra preferirsi a quella secondo cui questa vada riferita alla sola fattispecie dei rinnovi che costituiscono un nuovo contratto, mentre la proroga rappresenta unicamente la volontà delle parti di spostare in avanti la scadenza di un contratto già in essere. Infatti, l'esplicito richiamo D.Lgs. 81/2015, inserito dal legislatore senza alcuna distinzione tra rinnovi e proroghe, sembrerebbe non permettere altra interpretazione.
Lo Studio resta a completa disposizione
