DMZ AGGIORNA N. 152 DEL 5 SETTEMBRE 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi proseguiamo la trattazione del tema iniziato ieri sulle osservazioni che il Consiglio dei Consulenti del lavoro ha fatto su come funzionano proroghe e rinnovi nella nuova disciplina dei contratti a termine e le riflessioni sul computo dei contratti a termine.

Proroghe e rinnovi: come funzionano

La legge di conversione ha modificato la precedente normativa sulle “Proroghe e rinnovi”.

La regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi viene estesa anche ai così detti “rinnovi”. Pertanto, il contratto potrà essere non solo prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali.

Tale scelta legislativa, che nella fattispecie del rinnovo non eccedente i 12 mesi introduce un ambito di acausalità (senza bisogno cioè di precisare la causa della proroga), rappresenta una importante novità che sostituisce l'altrimenti diverso trattamento giuridico tra la proroga, mero spostamento in avanti del termine, e il rinnovo, che implica invece una ricostituzione del rapporto di lavoro anche con contenuti diversi.

N.B. I contratti per attività stagionali possono continuare a essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.

 

Computo dei contratti a termine: alcune riflessioni

La Legge di conversione del Decreto Lavoro ha stabilito che “Ai fini del computo del termine di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E’ quindi opportuno porre l'attenzione all'ambito applicativo della norma:

Nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato – o anche una proroga o un rinnovo di altro contratto già in essere – ai fini della verifica del superamento dei 12 mesi, e dunque della necessità di prevedere l'apposizione della causale, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l'eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale. Ciò, evidentemente, sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi. Tale interpretazione sembra preferirsi a quella secondo cui questa vada riferita alla sola fattispecie dei rinnovi che costituiscono un nuovo contratto, mentre la proroga rappresenta unicamente la volontà delle parti di spostare in avanti la scadenza di un contratto già in essere. Infatti, l'esplicito richiamo D.Lgs. 81/2015, inserito dal legislatore senza alcuna distinzione tra rinnovi e proroghe, sembrerebbe non permettere altra interpretazione.

Lo Studio resta a completa disposizione

Le nostre parole chiave
Dinamici
Propositivi
Chiari
I nostri numeri
600
Clienti
20
Professionisti
85mln.
Fatturato clienti

I nostri clienti

quote
Ferramenta Garione srl
Imprenditore
Sono un cliente dello Studio DMZ da tre anni e mi ritengo più che ampiamente soddisfatto. È uno studio interdisciplinare diretto dalla Dott.ssa Morone persona per me speciale: altamente competente...
quote
Gabriella Massimetti
Libera professionista
Io sono Gabriella Massimetti, sono una libera professionista. Mi occupo di consulenza ad individui e ad aziende e mi occupo di formazione, consulenza,  sviluppo delle competenze e di formazione in vari...
quote
Glam Lab srl
Agenzia di comunicazione
Da circa un anno abbiamo intrapreso la collaborazione con lo studio DMZ. Abbiamo deciso di affidarci alla loro consulenza dopo numerosi colloqui con altri professionisti, ci ha colpito per prima...
quote
Michele De Capitani
Imprenditore
Salve sono Michele De Capitani, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca e generare contatti qualificati a tutti i...