DMZ AGGIORNA N. 23 DEL 6 FEBBRAIO 2025
Con la Circolare di gennaio 2025 l’Inps ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale di dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze con il quale,
a decorrere dal 1° gennaio 2025,
è stata fissata al 2% annuo la misura del saggio degli interessi legali
ciò ha dei riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La norma, si ricorda, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura del 2% stabilita dal richiamato decreto ministeriale, pertanto, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.
Diversamente, per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Il tasso del 2% annuo trova applicazione anche con riguardo al caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, in quanto la norma stabilisce che, in tal caso, sono dovuti solo gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
Gli effetti del decreto ministeriale del 10 dicembre 2024 si riflettono anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Inps a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, la misura dell’interesse del 2% annuo si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.
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