DMZ AGGIORNA N. 55 DEL 24 MARZO 2025

Si tratta di una nuova procedura, applicabile alle violazioni contributive commesse

a partire dal 1° settembre 2024.

A differenza dell’omologo istituto applicabile alle violazioni di natura tributaria,  per i contributi previdenziali i termini di perfezionamento sono particolarmente stringenti.

In linea di principio i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti. Ciò nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omesso versamento di importi denunciati), il cui ammontare è tuttavia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In tal caso la sanzione civile, in ragione della maturazione dell’interesse maggiorato, non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti nei termini;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero (mancato versamento conseguente all’omessa denuncia), poste in essere con la specifica intenzione di occultare il presupposto del versamento delle somme diversamente dovute.

In tal caso la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

Ove la violazione presupposta, ovvero l’omessa denuncia della situazione debitoria, è spontaneamente regolarizzata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile prevista per il mero omesso versamento, pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. In tale ultimo caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel prossimo DMZ Aggiorna si proseguirà la trattazione relativa al ravvedimento operoso per sanare irregolarità commesse in materia di contributi previdenziali.

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