DMZ AGGIORNA N. 182 DEL 17 OTTOBRE 2023

Il Decreto-legge così detto: “Decreto energia” ha introdotto la possibilità di sanare, con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso, talune irregolarità commesse dagli esercenti nella certificazione dei corrispettivi nel periodo compreso dall’1.1.2022 al 30.6.2023. In particolare, le violazioni regolarizzabili consistono:

  • nella mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • nella memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • nell’emissione dei menzionati documenti per un importo inferiore a quello effettivo.

La sanatoria è possibile:

  • anche se le violazioni sono già state constatate non oltre il 31.10.2023;
  • sempreché le violazioni non siano state già oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • se il perfezionamento del ravvedimento avviene entro il 15.12.2023.

In deroga alla disposizione prevista da altro decreto, che prevede l’impossibilità di avvalersi della riduzione garantita dal ravvedimento operoso, per le violazioni relative all’omessa memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi (e alla memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri), una volta che le stesse sono constatate (riduzione a 1/5) – la nuova disposizione stabilisce la possibilità per il contribuente di avvalersi della riduzione della sanzione del 90% (con un minimo di 500 euro), anche successivamente alla constatazione della violazione:

  • 1/7, per le irregolarità commesse nel 2022;
  • 1/8, per le irregolarità commesse nel 2023ed entro il 30.6.2023

Il vantaggio della sanatoria consiste, quindi, nella possibilità di sfruttare la riduzione da ravvedimento, sebbene la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023, sempreché la stessa, al momento del ravvedimento, non sia già stata contestata.

  • Da notare che le violazioni in questione non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Sotto il profilo strategico, ai fini dell’adesione alla regolarizzazione introdotta dal D.L. 131/2023, va poi tenuto conto che:

  • le violazioni sanabili possono aver determinato anche la mancata contabilizzazione di ricavi, con la conseguenza che, in tal caso, diventa necessario ravvedere anche le irregolarità ai fini delle imposte dirette. In particolare, per le violazioni commesse nell’anno 2022, si dovrà integrareil versamento dell’Irpef o dell’Ires riferita a tale annualità, con la possibilità però di evitare l’infedele dichiarazione, laddove la regolarizzazione avvenga entro il 30.11.2023(termine ultimo per i contribuenti per la presentazione del modello Redditi 2023);
  • a parere dell’Agenzia delle entrate, il ravvedimento deve riguardare anche le Lipe;
  • in sede di ravvedimento, non è possibile beneficiare del cumulo giuridico.

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