DMZ AGGIORNA N. 171 DEL 16 SETTEMBRE 2024
Spesso ci viene richiesto da soggetti che detengono valute virtuali e altri beni che fanno capo al così detto “mondo cripto” come devono procedere per rispettare gli obblighi di monitoraggio nel modello dichiarativo per il 2023 (a prescindere da quanto hanno fatto con riferimento alle precedenti annualità) e se ci sono differenze in caso di presentazione del modello Redditi oppure del 730, in cui da quest’anno è appositamente previsto il nuovo quadro W.
Considerando innanzitutto che non vi sono difformità di sorta nelle regole di compilazione dei quadri RW e W ai fini del monitoraggio delle cripto-attività, rispettivamente, nel modello Redditi e nel 730, si può notare come, tramite la circolare n. 12/E del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate abbia fornito chiarimenti su diversi aspetti di interesse a livello dichiarativo (e non solamente), tra i quali rientra anche il monitoraggio delle cripto, ribadendo di fatto quanto già riportato in passato circa la valorizzazione dei beni in esame nei quadri citati.
Il documento ha infatti specificato che, per il monitoraggio di simili asset, deve essere dichiarato il valore al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto. Se ciò non sia possibile - il valore potrà essere rilevato:
- da analoga piattaforma in cui le medesime cripto-attività sono negoziabili, oppure
- da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.
Solamente in assenza del predetto valore, prosegue la circolare n. 12/E/2024, deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e, qualora le stesse non siano più possedute al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, si deve guardare al valore rilevato al termine del periodo di detenzione (in questo senso la precedente circolare n. 30/E del 27/10/2023 – Cripto-attività e quadro RW: il parere “definitivo” delle Entrate del 13 novembre 2023).
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