DMZ AGGIORNA N. 108 DEL 5 GIUGNO 2024
l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità di comunicazione degli scambi che avvengono in valute virtuali ed altre cripto-attività per adeguarsi alla nuova normativa sul monitoraggio dei trasferimenti di mezzi di pagamento (non solamente in denaro) che avvengono a favore e da parte di soggetti localizzati all’estero.
Anche i trasferimenti da e verso l’estero in cripto-attività dovranno quindi essere tracciati (ossia resi noti all’Amministrazione finanziaria).
L’Agenzia delle Entrate ricorda in primo luogo che l’obbligo di comunicazione in esame riguarda:
- gli intermediari finanziari e gli altri operatori finanziari e non;
- più nello specifico, la disciplina prevede che debbano essere comunicati – limitatamente ai dati e ai documenti conservati - i dati dei trasferimenti da o verso l’estero:
- di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- aventi ad oggetto vari mezzi di pagamento
eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. A questo fine il provvedimento dispone che gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti visti in precedenza, sono:
- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
- i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5 al provvedimento (“Tabella Causali Analitiche”), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
La comunicazione va effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa (quindi, ad oggi, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento).
Lo Studio resta a completa disposizione
