DMZ AGGIORNA N. 121 DEL 1° LUGLIO 2025
Ai fini del monitoraggio fiscale, il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Lo scopo principale è il calcolo dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).
Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle cripto-attività (IC), .
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, e questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Il quadro RW, infatti, non va compilato soltanto nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
A partire dall'1.1.2023, quindi, l’obbligo di monitoraggio fiscale riguarda tutte le cripto-attività.
Si precisa che nel quadro RW può essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.
L’imposta prevede un’aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille e, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, si applica la misura massima di euro 14.000,00.
Tale imposta Non è dovuta solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o di persone commerciali.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. A questi fini, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- "1727" per il saldo dell'imposta sostitutiva;
- "1728" per la prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva;
- "1729" per la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva.
Nel DMZ Aggiorna di domani verrà fornito un esempio pratico su come compilare il quadro RW relativo all’argomento oggi trattato.
Lo Studio resta a completa disposizione