DMZ AGGIORNA N. 119 DEL 23 GIUGNO 2023

Con un comunicato il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha annunciato lo spostamento, dal prossimo 30 giugno al successivo 30 settembre, della data in cui i soggetti interessati dovranno procedere con i versamenti delle imposte sulle criptovalute, in base a quanto stabilito dalla “Legge di Bilancio 2023”.


Tramite suo  comunicato del 13/06/2023, il MEF ha reso noto che mediante una prossima disposizione normativa verranno prorogati di 3 mesi, dal 30/06/2023 al 30/09/2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività. Cripto-attività il cui regime fiscale è stato recentemente introdotto, per la prima volta nella storia della “economia sviluppata”.

Anche la mera detenzione di criptovalute dà luogo a proventi tassabili; simile fattispecie costituisce un’eccezione alla regola generale che, relativamente ai beni, vede la tassazione solamente all’atto di realizzo. Occorre però notare che, con riferimento alle cripto-attività, ciò si giustifica in quanto vi sono ipotesi nelle quali tali beni possono essere “vincolati” affinché se ne generino altri: in detti casi, quindi, la detenzione delle criptovalute risulta in qualche modo similare a quella dei redditi fondiari che parimenti producono “frutti”, motivo per cui anche questi ultimi sono sottoposti a imposizione per la sola detenzione.


I redditi in ambito cripto non sono assoggettati a tassazione se complessivamente inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta e, in ogni caso, non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività, ma solo se queste ultime hanno le medesime “caratteristiche e funzioni”.

Da ultimo, sulla base di quanto previsto dal Tuir Testo Unico sulle Imposte sul Reddito:

a) le richiamate plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e
  • il costo o valore di acquisto delle stesse;

b) i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Ad ogni modo, per quanto qui rileva, le plusvalenze (così come gli altri redditi) sono assoggettati alla richiamata imposta sostitutiva pari al 26%, imposta che va comunque versata alle ordinarie scadenze normativamente previste, come accade con il saldo del periodo d’imposta precedente da adempiersi entro il 30 giugno dell’anno – unitamente al primo acconto per quello in corso – che nel caso specifico per le criptovalute vede la dilazione al 30 settembre.


Si può però a questo punto notare che tale nuova disciplina fiscale per i beni in esame vale solamente con riguardo ai redditi maturati a partire dall’entrata in vigore della “Legge di Bilancio 2023”, quindi essenzialmente dal 1° gennaio di quest’ultimo anno; ragion per cui la proroga al 30/09/2023 non parrebbe riferirsi (almeno) al saldo da adempiere per il 2022.

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