DMZ AGGIORNA N. 130 DEL 10 LUGLIO 2023
In data 15 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha diramato la bozza di circolare sulle criptoattività . Si tratta di un intervento di prassi particolarmente corposo (100 pagine) di indubbio interesse, non solo per i soggetti che operano nel mondo cripto, ma anche per chi si accinge a compilare la dichiarazione dei redditi 2023 per il 2022.
La bozza, infatti, non si limita ad illustrare il nuovo regime entrato in vigore dal 2023, ma fa il punto anche sulla disciplina pregressa.
Parlare di disciplina pregressa è indubbiamente un “contrasto” in quanto, di fatto da un punto di vista legislativo, prima del 2023 le cripto attività non erano regolamentate.
Il fatto che il Legislatore fiscale sia intervenuto solo ora potrebbe rappresentare un argomento a favore della tesi che le criptovalute non erano da dichiarare in passato, né ai fini reddituali, né ai fini del monitoraggio fiscale, anche se il legislatore non pare assolutamente dello stesso avviso.
Il tema più popolare è sicuramente quello delle criptovalute detenute da persone fisiche che non operano nella sfera di impresa. A partire dal 2023 vi sono dei punti fermi sui quali non ci sono margini di discussione:
- le criptovalute (le criptoattività) sono oggetto di monitoraggio fiscale;
- le stesse sono soggette ad imposta di bollo pari al 2 per mille o ad Ivafe (imposta sul valore delle criptoattività);
- i guadagni da criptoattività determinano un reddito.
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il passato in modo sistematico confermando le interpretazioni espresse in ordine sparso nel corso degli anni. La bozza rappresenta, quindi, un compendio delle tesi dell’Ufficio. Invero, in passato si evidenziava in dottrina come l’assimilazione delle cripto alle valute estere fosse una tesi che presentava profili di criticità ma che aveva anche un fondo di verità.
La bozza della circolare ricostruisce le casistiche principali quali:
- i redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet;
- i redditi derivanti daContract for Difference (CFD);
- i redditi derivanti da token;
- i redditi derivanti dallo staking.
Il regime fiscale dal 2023 sarà rinnovato in quanto molte (ma non tutte) le casistiche rientreranno nella nuova disciplina. Si conferma, inoltre, per il passato, l’obbligo di compilazione del quadro RW senza tuttavia l’Ivafe.
Per chi fosse interessato alla disciplina pregressa, suggeriamo in ogni caso di studiare anche la parte della bozza dedicata alla nuova. Infatti, da questa si possono cogliere interessanti spunti.
Ad esempio, si intravede la possibilità di non considerare dovuta la compilazione del quadro RW per le criptoattività diverse dalle criptovalute.
L’opportunità del monitoraggio era stata suggerita da attenta e prudente dottrina ma non è mai stata espressamente imposta dall’Agenzia, almeno a quanto ci consta. Si tratta, ad ogni buon conto, di una lettura che necessita di trovare puntuale conferma.
Lo Studio resta a completa disposizione
