DMZ AGGIORNA N. 27 DEL 12 FEBBRAIO 2025
L’esonero contributivo per le madri lavoratrici dipendenti diventa strutturale e viene esteso alle lavoratrici autonome. A prevederlo è legge di Bilancio 2025, che modifica la disciplina dell’esonero introdotto, in via sperimentale, dalla legge di Bilancio 2024.
Si ricorda, infatti, che la legge di Bilancio 2024, ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, un esonero contributivo totale sulla quota a proprio carico così strutturato:
- per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, se trattasi di lavoratrici con 3 o più figli fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, se trattasi di lavoratrici con 2 o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Ora la legge di Bilancio 2025 prevede che a decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto un parziale esonero contributivo (non più, dunque, totale) della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico:
- delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
- autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Per potervi accedere, le suddette lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
A decorrere dall’anno 2027, poi, se le medesime lavoratrici saranno madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Si tratta, in sostanza, delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), per le quali è in vigore l’esonero contributivo totale delle quota a loro carico per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Si fa presente, infine, che l’esonero contributivo parziale previsto dalla Manovra 2025 spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione).
Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede
Lo Studio resta a completa disposizione
