DMZ AGGIORNA N. 34 DEL 16 FEBBRAIO 2024
Tra le misure assunte dal “decreto Adempimenti” vi sono numerose novità che riguardano i sostituti di imposta, sia per quanto riguarda i termini di versamento delle ritenute d’acconto, sia per quanto riguarda gli adempimenti (CU e 770).
1. Le ritenute inferiori a 100 euro potranno essere posticipate nel versamento
A partire dai compensi erogati nel 2024, le:
- ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente);
- ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
se di ammontare complessivamente inferiore ai 100 euro, potranno essere versate insieme a quelle del mese successivo. Si osservi che la misura non è applicabile alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali, bensì esclusivamente sulle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
Indipendentemente dall’ammontare, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre (per le ritenute “rinviate” relative ai compensi erogati da gennaio a novembre); le ritenute operate nel mese di dicembre, invece, dovranno essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal loro importo.
2. Soppresso l’obbligo di rilascio di CU per i compensi erogati a forfettari e contribuenti in regime di vantaggio
A partire dai compensi erogati nel 2024, viene meno l’obbligo di rilascio di Certificazione Unica ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio cui vengono corrisposti redditi di lavoro autonomo. La disposizione trae la sua motivazione nella circostanza che tali contribuenti sono tutti obbligati all’emissione di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2024, essendo venuto meno ogni tipo di esonero. Risulta tuttavia evidente che la nuova disposizione, seppure sia da accogliere con favore trattandosi di una vera semplificazione, pone le sue basi su un assunto inesatto, visto che la CU traccia i compensi incassati, ovvero redditualmente rilevanti, mentre nello SDI sono presenti tutte le fatture emesse, incassate o meno che siano; da ciò, un domani, potrebbe derivare l’invio di comunicazioni per presunte difformità tra redditi dichiarati e dati presenti nello SDI, riconducibili allo sfasamento tra il momento in cui la fattura viene emessa ed il momento in cui la stessa viene effettivamente incassata.
Si presti attenzione al fatto che nel 2024, con riferimento ai compensi erogati nel 2023, la Certificazione Unica dovrà essere ancora predisposta anche per i compensi di lavoro autonomo corrisposti a forfettari e contribuenti in regime di vantaggio.
3. Dal 2025 770 sostituito dall’indicazione di nuove informazioni in sede di presentazione del modello F24
A partire dall’anno di imposta 2025, i contribuenti che nell’anno precedente hanno avuto un numero di dipendenti inferiori a cinque, potranno (su base volontaria, con comportamento concludente che vincolerà per l’intero anno) avvalersi di un nuovo servizio di trasmissione del modello F24 per il versamento delle ritenute, da effettuare esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tramite le nuove modalità in sede di trasmissione del modello F24 il contribuente potrà indicare ulteriori elementi che tipicamente trovano accoglimento nel modello 770. Così operando, il contribuente potrà non presentare il modello 770.
Lo Studio resta a completa disposizione.
