DMZ AGGIORNA N. 42 DEL 5 MARZO 2025
Come noto, in caso di utilizzo in compensazione, o richiesta a rimborso, del credito IVA annuale emergente dalla dichiarazione IVA, il contribuente deve interrogarsi in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo societario.
Quanto all’utilizzo in compensazione orizzontale (ovvero con modello F24 a scomputo di debiti di natura diversa), tale utilizzo è libero fino a 5.000 euro e non richiede nemmeno che venga preliminarmente trasmessa la dichiarazione IVA; di fatto, il credito 2024 era utilizzabile - fino ad un massimo di 5.000 euro - già a partire dal 1° gennaio 2025.
Per utilizzi in compensazione di ammontare superiore a 5.000 euro è necessario preliminarmente trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA ed attendere dieci giorni dall’avvenuta accettazione della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, occorre verificare se la dichiarazione sia soggetta al visto o meno, valutazione da effettuarsi sulla base dell’ammontare del credito che si intende compensare ed anche in ragione della spettanza, o meno, del regime premiale ISA.
Il così detto decreto Adempimenti è intervenuto in materia di regime premiale ISA, disponendo un aumento della soglia di esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità per la compensazione ed il rimborso dei crediti IVA (nonché delle imposte dirette e IRAP). Tale modifica è stata “interpretata” dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 sotto forma di due diverse soglie massime di credito IVA compensabile in assenza di visto, variabili a seconda dell’esito del modello ISA 2024 anno 2023 o della media aritmetica degli esiti del modello ISA 2024 anno 2023 e ISA 2023 anno 2022:
- Esito ISA 2024 anno imposta 2023 oppure media aritmetica dell’esito ISA 2024 anno di imposta 2023 e ISA 2023 anno di imposta 2022, in entrambi i casi:
minimo 9 = credito compensabile in assenza di visto fino a 70.000 euro.
- Esito ISA 2024 anno imposta 2023
minimo 8 oppure
- media aritmetica dell’esito ISA 2024 anno di imposta 2023 e ISA 2023 anno di imposta 2022
minimo 8,5 = credito compensabile in assenza di visto fino a 50.000 euro.
L’ammontare di credito compensabile è da considerarsi unitariamente con riferimento al credito IVA annuale anno 2024, emergente dalla dichiarazione IVA 2025, e dei crediti IVA infrannuali eventualmente emergenti dai modelli TR che saranno trasmessi con riferimento al primo, secondo e terzo trimestre 2025.
I medesimi valori minimi di esito ISA ai fini della spettanza del regime premiale si applicano con riferimento all’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA.
In estrema sintesi: per i rimborsi IVA non è richiesta garanzia né visto fino a 30.000 euro. I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro possono, in assenza di regime premiale, essere richiesti senza prestazione della garanzia se la dichiarazione è provvista di visto di conformità e corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
Il visto non è richiesto fino a 50.000 o 70.000 euro in presenza di regime premiale ISA.
La garanzia resta obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio, oppure se la dichiarazione è priva del visto di conformità (fuori dai casi di esonero) o non viene presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nel DMZ Aggiorna di domani si completerà il tema oggi iniziato aggiungendo il caso di coloro che hanno aderito al Concordato preventivo Biennale (CPB).
Lo Studio resta a completa disposizione
