DMZ AGGIORNA N. 222 DEL 3 DICEMBRE 2025

Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate anche se presentate durante il periodo di prova.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota del 13 ottobre scorso, in riscontro alla richiesta di parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate appunto, durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori.

Funzione della convalida e chiarimenti del Ministero

Un decreto legislativo del 2001 stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Questa norma - spiega il Ministero – rappresenta uno strumento di tutela imprescindibile per assicurare la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare, a garanzia della libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

L’intervento chiarificatore si è reso necessario dal momento che il decreto legislativo del 2001, da un lato, non prevede l’obbligo della convalida delle dimissioni durante il periodo di prova, dall’altro, non lo esclude espressamente.  

   

A tal proposito, il Ministero fa presente che, applicando il criterio dell’interpretazione letterale della norma, il fatto che l’obbligo di convalida delle dimissioni durante il periodo di prova non sia espressamente escluso, comporta che lo stesso valga anche in questi casi.

Alle medesime conclusioni si arriva applicando altro criterio di interpretazione, posto che lo scopo della convalida è quello di assicurare che le dimissioni presentate durante il periodo protetto non siano state indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

Conseguentemente, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, anche se presentate durante il periodo di prova.

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