DMZ AGGIORNA N. 134 DEL 18 LUGLIO 2025
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema.
Termine di versamento per le imprese già iscritte
Per i soggetti iscritti al 1° gennaio 2025, il termine di versamento coincide con:
- 21 luglio 2025 senza maggiorazioni;
- 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nuove iscrizioni nel 2025
Invece, le imprese che si iscrivono nel corso del 2025 devono versare il diritto:
- contestualmente alla domanda d’iscrizione;
- oppure entro 30 giorni tramite F24 o PagoPA.
Modalità di pagamento
Il diritto annuale va versato con modello F24 oppure tramite il portale pagoPA.
L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.
Al seguente link è disponibile il sito nazionale dedicato http://dirittoannuale.camcom.it
che consente di calcolare ed effettuare il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.
In caso di pagamento tramite F24, nell’intestazione occorre riportare il codice fiscale, e non la partita IVA qualora diversa, oltre agli altri dati dell’impresa.
Nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI vanno indicati:
- codice ente/codice comune;
- codice tributo: 3850;
- anno riferimento: 2025;
- importo a debito: importo da pagare.
In caso di eventuali unità locali/sedi secondarie in altre province, alla voce “codice ente/codice comune” va indicata la sigla della provincia della Camera in cui sono ubicate.
Ravvedimento operoso e sanzioni
Oltre la scadenza, è possibile regolarizzare l’omissione entro un anno con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte.
In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto. In caso di omesso versamento sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.
Il mancato pagamento impedisce il rilascio di certificati del Registro Imprese.
Lo Studio resta a completa disposizione