INDENNITA’ COVID PER
STAGIONALI / AUTONOMI OCCASIONALI
INCARICATI VENDITA A DOMICILIO
DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
(seconda parte)
Continuando l’analisi iniziata con il DMZ Aggiorna di ieri, oggi vediamo nel dettaglio le caratteristiche che i lavoratori dovranno rispettare per ricevere l’indennità.
L’indennità da 1.600 euro sarà erogata ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a condizione però che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termaliche, tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate;
- lavoratori intermittentiche abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021;
- incaricati alle vendite a domiciliocon reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nel DMZ Aggiorna di domani affronteremo le caratteristiche previste per i lavoratori agricoli e la modalità di presentazione della domanda.