DMZ AGGIORNA N. 220 DEL 1^ DICEMBRE 2025

La regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di debiti contributivi, sanzioni e interessi che, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro.

È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’istanza presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

L’intervento del Ministero segue la richiesta di chiarimenti avanzata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) che ha domandato se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Il parere del Ministero

Il Ministero ricorda preliminarmente che il D.M. relativo alla disciplina sul procedimento di adozione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) riporta l’elenco delle fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata prevedendo un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica:  “la regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.”.

A tal proposito, si precisa altresì che: “Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”.

La norma, dunque, che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge, non legittima - secondo il Ministero - l’ipotesi che viene prospettata dall’istante, per il quale, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale.

A parere del Ministero, si tratta di una tesi priva di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.

La funzione delle sanzioni civili, infatti, è quella di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, cui sono strettamente connesse.

Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.

Basandosi, dunque, sull’importo massimo individuato dalla norma (comprensivo di contributi e accessori di legge), al di sotto del quale non è impedita l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti, il Ministero chiarisce che ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

La formulazione letterale della disposizione, peraltro, ha determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.

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