DMZ AGGIORNA N. 105 DEL 05 GIUGNO 2023

Nei DMZ Aggiorna di questa settimana tratteremo il tema relativo ai compensi agli amministratori degli ETS (Enti del Terzo Settore), delle ADS  (Associazioni Sportive Dilettantistiche), delle SSD (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)  e dei presupposti per il loro riconoscimento

 

La disciplina dei compensi in generale

 

I Decreti attuativi delle due riforme che hanno radicalmente modificato il mondo del Terzo settore, contengono i requisiti e le condizioni necessarie affinché gli enti possano qualificarsi rispettivamente enti del Terzo settore (ETS) e sodalizi sportivi (Asd e Ssd).

Tra questi requisiti e condizioni necessarie vi sono anche quelle relative all’assenza dello scopo di lucro.

Nello specifico, per quanto riguarda gli ETS, si sancisce che è vietata la distribuzione di utili e degli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a diversi soggetti, tra cui, gli amministratori.

Dalla lettura delle suddette disposizioni emerge che non è richiesto, ossia non assume rilevanza giuridica, che l’attività  oggetto dell’associazione sia rivolta alla realizzazione di un lucro.

Ciò che rileva è che l’utile prodotto NON venga distribuito

Tale distribuzione è vietata sia in forma diretta sia in forma indiretta, cioè attraverso operazioni a favore dei soggetti individuati, tra cui gli amministratori.

La disciplina degli ETS prevede che alcune specifiche operazioni siano considerate presuntivamente come distribuzioni indirette di utili, il che significa che sarà onere dell’ente dimostrare il contrario.

In generale occorre evidenziare che le ipotesi considerate:

  1. non possono dirsi esaustive atteso che l’inciso “in ogni caso” lascia intendere che le condotte ivi previste non possano dirsi tassative;
  2. presentano talune differenze rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.

Ciò premesso, tra le condotte riconducibili alla fattispecie della distribuzione indiretta degli utili, prevedono l’ipotesi della corresponsione ad amministratori:

  • “di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.

Con i dovuti “distinguo” sembrerebbe quindi possibile (ma non obbligatoria) la corresponsione di compensi agli amministratori.

 

Nei DMZ Aggiorna dei prossimi giorni si esamineranno più nel dettagli le singole fattispecie

 

Lo Studio resta a completa disposizione.

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