DMZ AGGIORNA N. 107 DEL 07 GIUGNO 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi proseguiamo la trattazione iniziata nei giorni scorsi, approfondendo il tema della 

regolamentazione del compenso degli amministratori negli enti associativi e nelle Ssd:

 

con particolare riferimento alla regolamentazione del compenso occorre evidenziare che, nel rapporto interno con l’amministratore - e sul piano contrattuale - le scelte negoziali per conto dell’ente sono assunte ed espresse dagli associati ai quali spetta “ex lege” il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso.

Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione.

In primo luogo, si fa riferimento allo statuto dell’ente, che individua i diritti degli amministratori e le competenze e le facoltà attribuite all’assemblea riguardo a tale rapporto.

Astrattamente e in forza di quel che si è detto, sono possibili quattro alternative, se lo statuto lo consente:

  1. attribuire agli amministratori un diritto al compenso;
  2. subordinare il diritto al compenso all’assunzione di apposita delibera dell’assemblea;
  3. escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell’incarico;
  4. non prevedere nulla al riguardo.

In secondo luogo, viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, che:

  • laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura;
  • laddove lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, può deliberare l’attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l’ammontare;
  • può non prevedere nulla al riguardo.
  • In ultima istanza sono da considerare le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l’attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare. Al riguardo è doveroso precisare che:

    “per conforme e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il compenso agli amministratori – qualora non sia stabilito nell’atto costitutivo – necessita di una esplicita delibera assembleare, che non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio, salvo che questa non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione del compenso degli amministratori”.

Nel DMZ Aggiorna di domani si approfondirà il caso speciale dell’amministratore anche istruttore.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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