DMZ AGGIORNA N. 191 DEL 21 OTTOBRE 2025

Negli Enti del Terzo Settore (ETS), la sproporzione dei compensi è automaticamente considerata distribuzione di utili: una presunzione assoluta che non ammette prove contrarie.

Uno dei presupposti essenziali affinché un ente non commerciale possa assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore è costituito dalla mancanza dello scopo di lucro. Tale condizione non vuole affatto significare che la gestione dell’ente non possa essere positiva. Anzi, al contrario, è auspicabile che il bilancio chiuda sempre evidenziando un avanzo di gestione con le entrate superiori alle uscite. Il risultato positivo potrà essere impiegato per il più agevole raggiungimento delle finalità istituzionali e solidaristiche.

La mancanza dello scopo di lucro significa più semplicemente che l’ente del Terzo settore non può mai procedere alla distribuzione del risultato o, più in generale delle entrate. Ciò durante l’intera vita dell’ente medesimo e quindi neppure nella fase di liquidazione dello stesso fino alla successiva estinzione.

Al fine di “vigilare” sulla mancanza dello scopo di lucro, il legislatore ha previsto una presunzione di distribuzione di utili. Più in particolare, vengono indicati espressamente una serie di eventi che, ove verificati configurano la distribuzione di utili.

E’ previsto che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Quello indicato è il principio generale.

Viene altresì disposto che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

In base ad un’interpretazione letterale si comprende come la disposizione in commento preveda una presunzione assoluta, cioè che non ammette la prova contraria. Il legislatore ha volutamente inteso utilizzare l’espressione “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili”.

Ciò vuole significare che nel caso in cui l’Agenzia delle entrate riesca a dimostrare la corresponsione di compensi non proporzionati, il comportamento configura senz’altro una distribuzione indiretta di utili senza che l’ETS possa dimostrare il contrario.

Tuttavia, deve considerarsi che l’ente potrà comunque dimostrare che il compenso contestato dall’Agenzia delle entrate non risulta sproporzionato rispetto all’attività svolta. In buona sostanza l’impossibilità di fornire la prova contraria opera su di un piano diverso rispetto al verificarsi del presupposto che fa scattare la presunzione assoluta.

Un esempio potrà essere utile per comprende:

Si consideri il caso in cui il Presidente del Consiglio direttivo di un ETS percepisca un compenso annuale di 30.000 euro. L’Agenzia delle entrate può ritenere tale compenso non proporzionato rispetto all’attività svolta e quindi applicare la presunzione di distribuzione indiretta di utili.

Tuttavia, l’ETS può dimostrare che tale compenso è comunque in linea con quello stabilito da altri ETS che esercitano la medesima attività, che hanno le stesse dimensioni e caratteristiche e che operano nella stessa area geografica. Sotto questo profilo è ammissibile che l’ETS fornisca la prova contraria contestando la ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle entrate che considera il compenso annuale di 30.000 euro eccessivo.

Invece, qualora la ricostruzione dell’Agenzia delle entrate fosse corretta e il compenso di 30.000 euro sia effettivamente eccessivo, l’ETS non potrà fornire la prova contraria che la somma corrisposta non è un utile di esercizio o un avanzo di gestione. Ad esempio, qualora i bilanci di esercizio abbiano sempre evidenziato un disavanzo di gestione l’ETS non potrà sostenere che, nonostante il compenso non proporzionato la somma corrisposta non ha natura di utile.

Sotto questo profilo, come detto, la presunzione di distribuzione degli utili è assoluta e non ammette la prova contraria.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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