DMZ AGGIORNA N. 167 DEL 10 SETTEMBRE 2024
Bilanci, nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, sono alcune delle nuove disposizioni entrate in vigore dal 3 agosto 2024, che semplificano l’attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), a seguito dell’approvazione della Legge n. 104/2024, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.
Attività degli ETS – La summenzionata legge provvede a modificare anzitutto l’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, prevedendo adesso che gli ETS possano esercitare attività diverse da quelle d’interesse generale a condizione che i proventi ivi indicati, siano impiegati in attività d’interesse generale.
Il bilancio – Per quanto concerne le scritture contabili ed il bilancio, le modifiche apportate all’articolo 13 del CTS, prevedono che, gli ETS devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (anziché non superiore a 220.000 euro come previsto in precedenza), può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Per tutti gli ETS, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
Per effetto delle novità introdotte, inoltre, i suddetti bilanci, devono essere redatti in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio che può indicare entrate e uscite in forma aggregata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia.
Assemblea– Tra le norme del CTS modificate, vi è anche l’articolo 24, il quale prevede che, nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
In virtù della modifica introdotta dalla legge entrata in vigore il 3 agosto 2024, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.
Nel DMZ Aggiorna di domani si completerà la trattazione dell’argomento illustrato oggi, con l’elencazione delle modifiche sull’Organo di Controllo e sul Revisore
