DMZ AGGIORNA N. 204 DEL 7 NOVEMBRE 2025

La riforma del Terzo settore introduce l’obbligo di tenuta dei libri sociali, già previsti per le società di capitali. Si tratta di un adempimento non solo formale: serve a garantire il principio di democraticità e a distinguere correttamente gli associati dagli esterni, evitando irregolarità statutarie e contestazioni fiscali.

In realtà, non si tratta di una novità assoluta in quanto, al fine di verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate già chiedeva (e chiede anche oggi) di prendere visione, in sede di accesso, ispezione o verifica dei libri sociali.

Ad esempio, si consideri la tenuta del libro degli associati:

le norme già in vigore prima dell’introduzione Registro degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) prevedono la de-commercializzazione dei proventi relativi alle attività commerciali poste in essere nei confronti degli associati. Pertanto, le prestazioni rese nei confronti di soggetti terzi rispetto all’ente associativo, dietro il pagamento di corrispettivi specifici, erano e sono commerciali.

Conseguentemente i corrispettivi in quest’ultimo caso sono soggetti ad imposizione.

L’Agenzia delle entrate aveva, come pure ancora oggi ha, la necessità di verificare se il destinatario della prestazione fosse (o sia) legato all’ente non commerciale da un rapporto associativo.

L’iscrizione nel libro degli associati e la tenuta dello stesso rappresentava, però, solo un adempimento formale. L’Agenzia delle entrate proseguiva la propria attività di verifica riscontrando che l’associato esercitasse effettivamente il diritto di voto partecipando alla vita associativa.

Questi obblighi sono stati di fatto recepiti dalla normativa sugli ETS, sotto la voce: “Libri sociali obbligatori”. Il legislatore ha previsto espressamente che gli Enti del Terzo Settore devono tenere:

a)  il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

L’attribuzione dello status di socio è un problema che riveste una rilevante delicatezza. Ciò in quanto il principio di democraticità, essenziale negli enti associativi, richiede che gli associati partecipino effettivamente alla vita associativa esercitando il diritto di voto con la possibilità anche di essere eletti e di rivestire cariche sociali.

Non è raro prevedere negli statuti che la figura del socio onorario non abbia diritto di voto. Una clausola del genere si pone in evidente contrasto con il principio di democraticità e impedirebbe all’ente medesimo di ottenere l’iscrizione nel RUNTS. Il problema può però essere agevolmente superato modificando la clausola che prevede l’esclusione dei soci onorari dal diritto di voto.

In molti casi si utilizza l’espressione “socio onorario” in maniera non appropriata. Si tratta di figure che vantano un curriculum brillante e per tale ragione sono in grado di indurre molte persone ad iscriversi all’associazione di cui fanno parte..

Al fine di evitare contestazioni a livello fiscale sarebbe sufficiente modificare lo statuto eliminando l’espressione “socio onorario”. Si potrebbe ad esempio prevedere che alla vita associativa possono partecipano anche figure “NON SOCIE” che si sono contraddistinte in un particolare ambito descrivendo più nei dettagli le loro mansioni e gli eventi ai quali partecipano.

In questo caso risulterebbe evidente che la partecipazione di queste figure non sarebbe nella qualità di associati senza diritto di voto, ma più semplicemente come soggetti esterni all’associazione medesima. E’ quindi normale che non abbiano diritto di voto senza che da questa circostanza derivino conseguenze negative sotto il profilo fiscale.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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