DMZ AGGIORNA N. 154 DEL 8 AGOSTO 2024
La riforma del Terzo settore è un cantiere che non vede mai la fine: anche la legge n. 104 del 4 luglio scorso ha apportato numerose novità alla relativa disciplina.
Una delle modifiche più significative che è stata introdotta pone una netta differenza tra gli enti dotati di personalità giuridica e quelli che ne sono privi.
Per effetto della novità introdotta, gli ETS non in possesso della personalità giuridica possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa a condizione che ricavi, proventi o altre entrate comunque denominate non risultino superiori a 300.000 euro.
Il precedente limite, pari a 200.000 euro, è stato così incrementato in misura considerevole.
Gli ETS privi di personalità giuridica sono quindi tenuti a redigere il bilancio di esercizio nella forma ordinaria, composto dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, solo se hanno entrate superiori a 300.000 euro, mentre quelli in possesso della personalità giuridica sono tenuti in ogni caso a redigere il bilancio di esercizio nella forma ordinaria, qualunque sia il totale delle entrate.
La modifica determinerà effetti rilevanti anche per gli ETS dotati di personalità giuridica. In passato i predetti soggetti, con entrate non superiori al precedente limite di 200.000 euro, potevano redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Ora, invece, per effetto della novità, il rendiconto dovrà in ogni caso essere redatto nella forma ordinaria indipendentemente dall’ammontare delle entrate.
Il bilancio dovrà essere necessariamente predisposto per competenza.
La legge in commento ha introdotto alcune altre semplificazioni. I soggetti con entrate non superiori a 60.000 euro possono indicare nel bilancio le relative entrate ed uscite in forma aggregata. Detta modifica fa riferimento a “tutti gli enti del Terzo settore” senza distinzioni con riferimento al possesso o meno della personalità giuridica.
Sembrerebbe, quindi, che la disposizione trovi applicazione anche agli ETS con personalità giuridica che predispongono il bilancio di esercizio in base al principio di competenza, a condizione però che le entrate comunque denominate non siano superiori al limite massimo di 60.000 euro. In alternativa, la disposizione avrebbe una portata più ridotta e riguarderebbe tutti gli enti del Terzo settore ammessi alla redazione del rendiconto per cassa. In questo caso sarebbero esclusi dalla semplificazione (aggregazione delle entrate e delle uscite) gli ETS in possesso della personalità giuridica. Il punto dovrà essere oggetto di uno specifico chiarimento.
La norma è entrata in vigore il 3 agosto 2024. Le novità in materia di bilancio dovrebbero trovare applicazione per la prima volta relativamente al bilancio del primo esercizio finanziario successivo a quello in corso, cioè il bilancio relativo all’esercizio 2025.
