DMZ AGGIORNA N. 233 DEL 12 DICEMBRE 2024
L'Agenzia delle Entrate, attraverso risposta ad un recente interpello, conferma la non riconducibilità, tra i redditi imponibili, delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di borsa di studio per i figli in virtù del raggiungimento di risultati scolastici eccellenti.
Entrando nel merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella definizione di reddito da lavoro dipendente data dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il principio di onnicomprensività, devono farsi rientrare tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti, connessi al rapporto di lavoro.
Tuttavia, la stessa disposizione normativa esclude dal concetto di reddito da lavoro dipendente fiscalmente imponibile i beni e i servizi che il datore di lavoro offre ai propri dipendenti affinché li utilizzino per finalità educative e di istruzione dei familiari a carico.
Infatti, richiamando proprie precedenti circolari, l'Agenzia delle Entrate precisa che le borse di studio connesse al raggiungimento di eccellenti risultati in ambito scolastico, rientrano nei benefit che il datore di lavoro può erogare in favore dei lavoratori sia sotto forma diretta di servizi di educazione e istruzione sia attraverso la corresponsione di somme di denaro.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le borse di studio erogate dal datore di lavoro per premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, purché i lavoratori dimostrino, con apposita documentazione, l'utilizzo delle somme a tali fini.
Per finire viene precisato che tali importi devono essere riportati tra i redditi esenti, ai rispettivi punti della Certificazione Unica.
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