DMZ AGGIORNA N. 3 DEL 4 GENNAIO 2024
Con l’inizio dell’anno nuovo, gli esportatori abituali predispongono le lettere d’intento da inviare ai loro fornitori, al fine di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva a partire dal 2024.
Le lettere d’intento devono essere redatte secondo specifico modello approvato il 27/02/2020.
La disciplina attuale prevede le seguenti operazioni:
- l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica con protocollo di ricezione;
- il fornitore, a sua volta, effettua un riscontro dell’invio della dichiarazione d’intento all’interno del proprio Cassetto Fiscale e indica il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia nella fattura non imponibile Iva, emessa.
È bene precisare che la dichiarazione d’intento può essere emessa dall’esportatore abituale per ogni singola operazione (ossia per ogni singolo ordine di acquisto o singola bolletta d’importazione) oppure con riferimento ad un determinato importo massimo utilizzabile per tutto l’anno solare di riferimento.
L’esportatore abituale, una volta individuato il plafond disponibile per il 2024, può procedere suddividendo tale importo per il numero di fornitori nei confronti dei quali trasmettere la lettera d’intento (in tal caso ci sarà la certezza di non andare oltre il plafond) o emettendo dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.
Difatti, l’esportatore abituale può sempre procedere con delle rettifiche in diminuzione o in aumento.
Nel primo caso, l’importo di una lettera d’intento precedentemente trasmessa può essere ridotto o revocato (ad esempio: si può ridurre il plafond da 10.000 € a 2.000 € o si può revocare in caso di assenza di utilizzo dal fornitore). In tal caso, non va effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma è sufficiente una comunicazione tramite PEC al fornitore. Allo stesso modo, si può procedere alla sospensione della lettera d’intento e alla successiva riattivazione.
Nel secondo caso, qualora l’esportatore abituale intenda acquistare in regime di non imponibilità per un importo maggiore rispetto a quello inserito nella dichiarazione d’intento, è obbligato alla trasmissione di una nuova che si aggiunge alla precedente trasmessa, e deve indicare l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad acquistare senza Iva.
E’ stato previsto che l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli specifici al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esportatore abituale e, nel caso in cui dovessero emergere situazioni di irregolarità, all’esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Al fornitore, invece, non è consentito emettere una fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art.8, del DPR 633/72 nella quale è indicato un numero di protocollo associato a una dichiarazione d’intento non validata.
Lo Studio resta a completa disposizione
