BBM AGGIORNA N. 5 DEL 12 GENNAIO 2026
Una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore riguarda la possibile coesistenza degli ETS “non commerciali” e “commerciali”.
In ogni caso, anche qualora le attività svolte dall’Associazione fossero svolte con modalità commerciali, sarà possibile ottenere la qualificazione di ETS con la preventiva iscrizione al RUNTS.
Tuttavia, gli ETS devono caratterizzarsi per l’esercizio prevalente delle attività di interesse generale in quanto solidaristiche. E’ anche possibile esercitare attività diverse, ma entro limiti ben definiti.
Infatti, se da una parte il legislatore ammette l’esercizio di attività commerciali, queste attività non possono essere tali da snaturare l’ETS. Pertanto, come detto, il legislatore si è preoccupato di individuare un limite ben preciso.
La norma di riferimento prevede che gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La prima parte della norma citata è di agevole interpretazione. L’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere espressamente la possibilità di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. Non è necessario menzionare espressamente le singole attività (diverse), ma comunque un’indicazione più specifica può essere utile.
I criteri e i limiti per l’esercizio delle predette attività sono stati stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Secondo quanto previsto in detto Decreto: le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.
Dovrebbe quindi potersi considerare strumentale, a titolo esemplificativo, l’attività di sponsorizzazione o pubblicitaria i cui proventi saranno utilizzati per “finanziare” e quindi sostenere i costi relativi alle attività di interesse generale. Possono ad esempio considerarsi attività diverse anche la gestione di un piccolo bar o di uno spaccio presso la sede sociale dell’ETS o la vendita di capi di abbigliamento recanti il logo dell’ETS.
Per quanto riguarda, invece, la secondarietà dell’attività, il citato decreto ministeriale indica alcuni parametri ben precisi che devono essere rispettati. In particolare, le predette attività si considerano secondarie se in ciascun esercizio ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- i ricavi delle attività diverse non superano il 30 per cento delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
- i ricavi delle attività diverse non superano il 66 per cento dei costi complessivi dell’ETS.
Nel prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione
