BBM AGGIORNA N. 6 DEL 13 GENNAIO 2026

Oggi si completerà la trattazione del tema iniziato ieri, che è terminato con l’indicazione dei 2 punti in base ai quali si può considerare secondaria, rispetto a quella istituzionale, l’attività svolta da un ETS. Per quanto riguarda la secondarietà dell’attività, il citato decreto ministeriale indica alcuni parametri ben precisi che devono essere rispettati. In particolare, le predette attività si considerano secondarie se in ciascun esercizio ricorra almeno una delle due condizioni indicate ieri che, ricordiamo, sono:

  1. i ricavi delle attività diverse non superano il 30 per cento delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  2. i ricavi delle attività diverse non superano il 66 per cento dei costi complessivi dell’ETS. 

Per quanto riguarda la prima condizione, la verifica deve essere effettuata considerando le entrate complessive dell’ente e quindi considerando anche le entrate non commerciali, le entrate derivanti dalle attività istituzionali.  

Per quanto riguarda la seconda condizione la norma specifica che rientrano tra i costi complessivi dell’ente  “i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato   effettivamente   prestate,  della retribuzione oraria lorda prevista per  la corrispondente  qualifica dai  contratti  collettivi.   

Inoltre, ai fini del computo delle percentuali non sono considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.  

Tuttavia, nel caso in cui i predetti limiti percentuali non fossero osservati (quindi qualora neppure una delle due predette condizioni fosse rispettata) l’ETS potrà ancora scongiurare la cancellazione dal RUNTS. Ciò a condizione che, nell'esercizio successivo, l’ETS mantenga il rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento   dei limiti   nell'esercizio precedente.

ESEMPIO:

  • entrate complessive 100.000 euro;
  • proventi da sponsorizzazione 40.000 euro.

L’ente è esposto alla perdita della qualifica in quanto i proventi delle attività diverse sono pari al 40 per cento (si supera la percentuale del 30 per cento) delle entrate complessive.

Il limite quantitativo è stato previsto al fine di non snaturare l’ente in questione. Se le attività diverse fossero prevalenti a quelle di interesse generale si correrebbe il rischio di assicurare vantaggi fiscali ad un ente che solo formalmente opererebbe nel Terzo settore.

Si consideri la seguente situazione nell’anno successivo:

  • entrate complessive 100.000 euro;
  • proventi da sponsorizzazione 20.000 euro.

In questo caso (nell’anno successivo) i proventi da sponsorizzazione sono inferiori alla soglia massima del 30 per cento per una misura almeno pari a quella di superamento avvenuto nell’anno precedente. Infatti, lo scorso anno il superamento è stato di dieci punti percentuali (il 40 per cento anziché il 30 per cento). Nell’anno successivo il mancato superamento è stato di dieci punti percentuali (rispetto al massimo del 30 per cento). Per tale ragione l’ETS non perde la qualifica e può restare iscritto nel RUNTS.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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