DMZ AGGIORNA N. 214 DEL 15 NOVEMBRE 2024

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il regime speciale del ravvedimento, primo atto successivo all’entrata in vigore della disposizione normativa, fornisce le modalità di adesione insieme ai primi chiarimenti in merito all’applicazione del Ravvedimento speciale tombale.


Viene superato il timore, più che fondato, che i contribuenti in regime forfettario aderenti al Concordato preventivo fossero esclusi, a causa dell’adozione di tale regime, dal Ravvedimento speciale. Il Provvedimento in commento dispone che possono accedere al “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato” e che nelle “annualità” che si intendono sanare abbiano applicato gli ISA, ovvero abbiano adottato una delle cause di esclusione ammesse.

Pertanto, limitatamente alle annualità per le quali siano stati applicati gli ISA, ovvero esclusi per una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 o per la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività, possono accedere al Ravvedimento speciale anche i contribuenti in regime forfettario che, in tale veste, abbiano aderito al Concordato preventivo entro il 31 ottobre 2024.


Con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva il Provvedimento chiarisce che assumono rilevanza i dati reddituali e i valori ISA desumibili dalle dichiarazioni dei redditi già trasmesse alla data di entrata in vigore della Legge del 7 ottobre scorso.

 Ne consegue che ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva si dovranno tenere in considerazione i dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data del 9 ottobre 2024.

Inoltre, con un senso spiccatamente pratico, lo stesso Provvedimento indica, per ciascuna tipologia di contribuente e di imposta, quali dati considerare nelle rispettive dichiarazioni fiscali (Allegato 1 al Provvedimento).

Infine, ove il contribuente, per la singola annualità da sanare, abbia dichiarato sia reddito d’impresa che reddito di lavoro autonomo, il Ravvedimento speciale potrà essere adottato solo esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

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