DMZ AGGIORNA N. 212 DEL 28 NOVEMBRE 2023

In caso di mancato ricevimento di una fattura di fornitura di beni o di prestazione di servizi da parte di un fornitore comunitario, la norma stabilisce che l’acquirente nazionale dovrà provvedere all’emissione di un’autofattura per regolarizzare l’operazione.

Si ricorda che negli acquisti comunitari di beni a titolo oneroso, la tassazione ai fini IVA avviene in Italia, in quanto rappresenta il luogo di destinazione dei beni oggetto dell’operazione; pertanto, la cessione da parte del fornitore comunitario avverrà senza l’indicazione dell’imposta, mentre sarà compito del soggetto nazionale acquirente, integrare la fattura ricevuta e adempiere agli obblighi previsti.
Una volta individuata la base imponibile dell’operazione d’acquisto, l’acquirente dovrà applicare l’aliquota IVA definita in base alla tipologia di beni acquistati; successivamente, la fattura così integrata, dovrà essere numerata con un numero di protocollo progressivo e annotata nel Registro IVA Acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente.


La fattura integrata dovrà essere rilevata, entro gli stessi termini, pure nel Registro IVA Vendite, e, anche in tal caso, dovrà essere assegnato un numero progressivo di registrazione.

L’operazione di integrazione della fattura di acquisto dovrà essere inviata al Sistema d’Interscambio (SDI), utilizzando la causale documento “TD18 – Integrazione per acquisto beni intracomunitari”.
Tale adempimento è stato reso obbligatorio a decorrere dal 1° luglio 2022 con DL che ha stabilito che tutte le operazioni effettuate “da” e “verso” i soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia devono essere trasmesse attraverso il SDI, utilizzando il formato XML, già previsto per le fatture elettroniche.


Anche per le prestazioni di servizio fornite da fornitori comunitari deve essere applicata la stessa procedura esaminata sopra per gli acquisti comunitari di beni. Infatti, anche per queste operazioni, si deve procedere all’integrazione della fattura ricevuta, assimilando così la disciplina dei servizi comunitari a quella prevista per gli acquisti dei beni comunitari.


Successivamente si deve quindi procedere all’annotazione della fattura integrata sia nel Registro IVA Acquisti che nel Registro IVA Vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente e infine si deve comunicare l’operazione al SDI, utilizzando la causale documento “TD17 – Integrazione/autofatturazione per acquisto servizi dall’estero”.

Ricordiamo che le fatture integrate, inviate al SDI, restano interne al sistema stesso, di conseguenza, non saranno mai recapitate al fornitore comunitario. Inoltre, il SDI non permette ancora all’operatore nazionale di ricevere fatture da soggetti stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione Europea. Il soggetto passivo nazionale potrà ricevere la fattura dal fornitore comunitario solo in formato cartaceo, con il rischio che aumentino le probabilità di non vedersi recapitare la fattura relativa agli acquisti di beni o servizi effettuati.

Nel DMZ di domani si illustrerà come regolarizzare il mancato ricevimento della fattura da fornitore comunitario.

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