BBM AGGIORNA N. 31 DEL 17 FEBBRAIO 2026
Cosa sono le tabelle ACI e perché sono fondamentali per il fringe benefit
Le tabelle ACI rappresentano lo strumento utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per determinare il costo convenzionale di utilizzo dei veicoli aziendali.
Esse indicano, per ciascun modello e alimentazione, il costo chilometrico di esercizio calcolato su una percorrenza annua standard di 15.000 km.
Tali valori sono indispensabili per quantificare il reddito imponibile da assoggettare a tassazione in capo al dipendente quando l’auto aziendale è concessa anche per uso personale.
Fringe benefit 2026: come si calcola l’imponibile per i dipendenti
Il fringe benefit, derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale viene determinato applicando una percentuale al costo chilometrico ACI, moltiplicato per 15.000 km.
la Legge di Bilancio 2025 ha inciso in modo significativo sulla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
La nuova formulazione prevede che il valore imponibile del fringe benefit sia determinato assumendo, come regola generale, un importo pari al 50% del costo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi chilometrici ACI.
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Nel contesto del nuovo regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, è fondamentale considerare che la sua applicazione è subordinata a tre condizioni essenziali: l'immatricolazione del veicolo, la stipula del contratto con il dipendente e l'effettiva assegnazione del mezzo, tutte a partire dal 1° gennaio 2025.
Le precedenti percentuali
Invece, nella versione precedente, il fringe benefit era computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo. In particolare, la determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:
- il 25% per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro;
- il 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- il 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- il 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
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