DMZ AGGIORNA N. 111 DEL 16 GIUGNO 2025

Come già comunicato in DMZ Aggiorna precedenti, la legge di Bilancio 2025  ha apportato variazioni alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti.


Le recenti modifiche introdotte dalla legge che ha convertito il Decreto-legge Bollette, hanno risolto l’assenza di un regime transitorio nella normativa della Legge di Bilancio 2025, introducendo inoltre una clausola di salvaguardia pensata per garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.


Assonime, tramite una recente circolare, ha fornito una possibile chiave di lettura sistematica della normativa coerente con gli obiettivi dichiarati dal legislatore, così come delineati sia nella Legge di bilancio 2025 sia nel cosiddetto Decreto Bollette.

 

Le nuove regole dal 2025

Il nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 supera il precedente criterio di tassazione basato sulle emissioni di CO₂, sostituendolo con uno legato alla tipologia di alimentazione del veicolo. L’obiettivo è chiaro: incentivare la transizione verso veicoli ecologicamente sostenibili.


Le nuove aliquote forfettarie per il calcolo del fringe benefit sono:

 

  • 10% per veicoli full electric (BEV);
  • 20% per veicoli ibridi plug-in (PHEV);
  • 50% per gli altri veicoli (benzina, diesel, ecc.)

Il calcolo si basa sempre sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, applicata al costo chilometrico ACI.

Decorrenza del nuovo regime

Nel contesto del nuovo regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, è fondamentale considerare che la sua applicazione è subordinata a tre condizioni essenziali: l'immatricolazione del veicolo, la stipula del contratto con il dipendente e l'effettiva assegnazione del mezzo, tutte a partire dal 1° gennaio 2025.


Come osservato da Assonime nella Circolare, prima dell’introduzione delle recenti modifiche legislative, la mancanza di un regime transitorio aveva lasciato spazio a dubbi interpretativi: da un lato si temeva l’applicazione del valore normale per tassare l’uso personale del veicolo, con effetti potenzialmente distorsivi; dall’altro, si riteneva potesse restare applicabile la disciplina precedente (in vigore fino al 31 dicembre 2024) nei casi non pienamente conformi ai nuovi requisiti.

Nel prossimo DMZ Aggiorna continueremo la trattazione del tema.

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