DMZ AGGIORNA N. 113 DEL 18 GIUGNO 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi completeremo la trattazione del tema iniziato lunedì 16/06.

Clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia si applica ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La clausola non fa riferimento né alla data di stipula del contratto né a quella di immatricolazione, ma si concentra unicamente sull’effettiva messa a disposizione del veicolo entro la suddetta finestra temporale.


La clausola non si limita al primo utilizzo del veicolo, ma copre anche situazioni di proroga del contratto o di riassegnazione a un altro dipendente, purché il veicolo continui a essere destinato all’uso promiscuo senza soluzione di continuità. In sostanza, i veicoli ordinati entro fine 2024 possono continuare a beneficiare del vecchio regime anche oltre il 30 giugno 2025, se non cessano la loro funzione aziendale originaria.


Secondo Assonime, l’obiettivo della misura è duplice. In primis, tutelare le imprese e i lavoratori che avevano pianificato l’assegnazione sulla base del quadro normativo vigente nel 2024. La clausola di salvaguardia dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui risulti più vantaggiosa per il dipendente rispetto alla disciplina ordinariamente prevista. Pertanto, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 anche se immatricolati e concessi in uso nel primo semestre 2025, dovrebbe applicarsi il regime vigente se più favorevole.

Il secondo obiettivo della clausola di salvaguardia è quello di evitare che possa trovare applicazione il criterio del valore normale per la determinazione del fringe benefit, che comporterebbe effetti fiscali più gravosi.


Per tale ragione, è stato previsto un allargamento temporale del vecchio regime anche a quelle situazioni in cui alcune condizioni – come l’immatricolazione del veicolo o la sua assegnazione al dipendente – si siano verificate nel 2024, ma non si siano concluse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

In questo contesto, il precedente regime dovrebbe essere applicato:

  • non solo quando la concessione in uso è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 (caso già coperto dal regime transitorio),
  • ma anche quando l’assegnazione è avvenuta nel primo semestre 2025, purché il veicolo sia stato immatricolato entro tale data.

Rimarrebbero escluse, invece, solo le situazioni marginali in cui i veicoli ordinati e immatricolati entro il 2024 vengano destinati all’uso promiscuo per la prima volta dopo il 30 giugno 2025.


Infine, potrebbe sorgere qualche dubbio nei casi in cui il contratto con il dipendente sia stato stipulato nel 2024, ma l’immatricolazione e l’assegnazione siano avvenute nel 2025 oltre i termini previsti.

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