DMZ AGGIORNA N. 123 DEL 3 LUGLIO 2025

Come noto, sono state prorogate fino al 2027 le soglie di esenzione per i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti ed è previsto un limite maggiorato fino a 5.000 euro per i neoassunti con requisiti specifici.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’importo massimo concedibile ai lavoratori dipendenti sotto forma di fringe benefit è stato confermato nelle soglie già previste per il 2024.

La legge di Bilancio 2025, infatti, oltre a prevedere un regime temporaneo di non imponibilità fiscale del reddito in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025, ha prorogato per il triennio 2025/2027, il limite di esenzione maggiorato (1.000 o 2.000 euro a seconda dei casi) per la concessione dei fringe benefit.

Pertanto, in deroga all’ordinario limite di 258,23 euro, anche per i prossimi 3 anni gli importi massimi esentasse dei fringe benefit saranno pari a 1.000 per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

A riguardo, con la Circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti ai fini della concessione degli stessi.

 

Soglia di esenzione più alta per i dipendenti con figli

La legge di Bilancio 2025 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

 

  • le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.;
  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro.

Tuttavia, qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli – tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto – fiscalmente a carico, l’ammontare del limite di esenzione è innalzato a 2.000 euro.

Sul punto l’Agenzia ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono disporre di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

 

Nel DMZ Aggiorna di domani completeremo la trattazione del tema

 

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