DMZ AGGIORNA N. 145 DEL 31 LUGLIO 2023

Con il periodo estivo diventa centrale il tema della fruizione delle ferie e della loro rendicontazione all'interno della busta paga, considerato anche l'obbligo contributivo scaturente dalla mancata fruizione delle ferie arretrate.

Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale previsto dall'art. 36 Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Il Codice Civile contiene le seguenti specifiche disposizioni relative alla maturazione e alla fruizione delle ferie:

Il prestatore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”

Il codice civile ribadisce il diritto del lavoratore alla fruizione di un periodo di ferie annuale e precisa le modalità di definizione della relativa collocazione temporale.

La disposizione normativa specifica che il periodo di ferie:

 

  1. deve essere possibilmente - ma non obbligatoriamente – continuativo. Tale disposizione, tuttavia, deve essere letta in combinazione con il Decreto Legislativo del 2003 che ribadisce la facoltà, ma aggiunge che le ferie devono essere continuative se lo richiede il lavoratore;
  2. la collocazione temporale viene definita dall'imprenditore;
  3. la definizione della collocazione temporale tiene conto anche degli interessi del prestatore.

In definitiva la norma prevede la prevalenza dell'interesse datoriale alla produttività dell'organizzazione e nella decisione relativa al momento del godimento delle ferie che non deve interferire con lo svolgimento delle attività.

Infine il  Decreto Legislativo   del 2003 fornisce indicazioni più precise in merito alla maturazione delle ferie e agli obblighi e scadenze di fruizione delle stesse. In particolare, sancisce che:

Fermo restando quanto previsto dal C.C., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”

Nel DMZ Aggiorna di domani proseguiremo l’analisi del contenuto del Decreto legislativo del 2002.

Lo studio resta a completa disposizione

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