DMZ AGGIORNA N. 67 DEL 9 APRILE 2025
Ricordiamo in primo luogo che la legge prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (così detta, Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.
Inoltre, ove si aderisca alla procedura di riammissione sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica. Non sono dovuti, quindi, gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive sui crediti previdenziale e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.
Le disposizioni relative alla riammissione alla rottamazione quater hanno il pregio, non solo di favorire il contribuente dandogli la possibilità di rimettersi in regola con i pagamenti attinenti alla precedente rottamazione, ma vengono confermati anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata già presenti nell’originaria normativa.
La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. In proposito, nelle FAQ n. 1 e n. 4, pubblicate sul sito di ADER, è stato precisato che rientrano nella domanda di riammissione solo i debiti già oggetto del piano di pagamento della “Rottamazione quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che è stata inviata dalla stessa ADER in seguito alla precedente rottamazione quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
È possibile beneficiare della riammissione, presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, già pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet.
Ai fini di cui sopra, si applica la legge originaria del 2022 con le seguenti deroghe:
- la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
- il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2025, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si completerà la trattazione dell’argomento oggi iniziato
Lo Studio resta a completa disposizione
