DMZ AGGIORNA N. 68 DEL 10 APRILE 2025
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione dell’argomento iniziato ieri, in particolare si elencano gli EFFETTI della riammissione alla rottamazione Quater:
- si sospendono i termini di prescrizione e decadenza;
- si sospendono, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- si inibiscono le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda (FAQ n. 8 di ADER);
- si vietano l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- si vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta.
- In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
- si vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.
SI dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- si estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata, già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.
Da ultimo, dovrebbe valere anche per la riammissione in parola, il chiarimento di AE, contenuto nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, laddove è stato precisato che, il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina la preclusione della possibilità di rateizzare il debito per il quale si è verificata l'inefficacia della stessa definizione.
Lo Studio resta a completa disposizione
