DMZ AGGIORNA N. 55 DEL 18 MARZO 2024

L'esplosione del mercato delle criptovalute pone nuovi interrogativi e sfide in materia di fiscalità. Questi strumenti, caratterizzati da un'innovativa tecnologia blockchain, pongono sfide e opportunità uniche anche sotto il profilo fiscale.

La normativa italiana, in risposta, si sta evolvendo al fine di delineare un quadro di regole chiaro.

L'obiettivo di questo DMZ Aggiorna è quello di offrire una guida aggiornata sulla fiscalità delle criptovalute, analizzando norme, procedure, le recenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate e le implicazioni della legge di Bilancio, con l'intento di semplificare il più possibile le complessità fiscali legate a Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute.

 

Cosa sono le criptovalute ai fini fiscali:

Le criptovalute sono definite come strumenti di natura digitale che utilizzano la tecnologia blockchain. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le criptovalute rientrano nella categoria dei "redditi diversi", ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa categorizzazione implica che le transazioni, le plusvalenze realizzate dalla vendita o scambio, e altri tipi di redditi generati dalle criptovalute, sono soggetti a tassazione.

È importante sottolineare che questa classificazione non implica un'omogeneità di trattamento per tutte le criptovalute. Al contrario, la natura dell'attività svolta con esse determina la configurazione fiscale. Proprio per questo è fondamentale, dunque, comprendere la distinzione tra le diverse tipologie di attività con criptovalute e la loro corretta classificazione ai fini fiscali.

Panoramica sulla regolamentazione fiscale delle criptovalute in Italia

La regolamentazione fiscale delle criptovalute in Italia ha subito significative evoluzioni negli ultimi anni, riflettendo il tentativo di integrare questi nuovi strumenti finanziari nel tessuto economico nazionale in maniera strutturata e normata. Dopo un iniziale vuoto normativo, la Legge di Bilancio 2023 ha rappresentato un passo fondamentale, introducendo l'obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti dalle criptovalute.

Le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono soggette a tassazione per le persone fisiche con un'aliquota del 26%, a condizione che il reddito non derivi da attività d'impresa, arti o professioni o da lavoro dipendente. Queste plusvalenze sono anche tassate per enti non commerciali (se l'operazione non è svolta nell'ambito di un'impresa commerciale), società semplici e simili, e per soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito è considerato prodotto in Italia.

L'imposta del 26% si applica solo sulle plusvalenze superiori a 2mila euro. Difatti, la soglia di esenzione di 2.000 euro è considerata come franchigia. Quindi, se la plusvalenza supera i 2.000 euro, l'imposta sarà pagata solo sulla parte eccedente e non sull'intero guadagno ottenuto. La base imponibile sarà determinata considerando il risultato complessivo di tutte le operazioni effettuate e dopo aver compensato eventuali minusvalenze.

Inoltre, per l'Agenzia delle Entrate, le stablecoin (criptovalute il cui valore è legato a valute o altri asset) sono distinte in base al regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets) in due categorie: "e-money token" (legati a una singola valuta fiat) e "asset-referenced token" (legati a un diverso asset, come l'oro o un paniere di asset).

L'Agenzia delle Entrate specifica che solo lo scambio di una criptovaluta con un "asset-referenced token" è considerato fiscalmente irrilevante, mentre lo scambio di una criptovaluta con un "e-money token" è rilevante dal punto di vista fiscale, poiché, secondo la MiCA, gli "e-money token" sono equiparati a moneta elettronica.

Nel DMZ Aggiorna di domani indicheremo come dichiarare le Criptovalute, le implicazioni IVA e le

Strategie per la compliance e il contrasto all'evasione fiscale

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