DMZ AGGIORNA N. 56 DEL 19 MARZO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi completiamo la guida alla fiscalità delle cripto valute, iniziata ieri
Successione di cripto-attività:
In relazione alla valutazione delle cripto-attività ereditate, l'Agenzia delle Entrate ha definito che, ai fini dell'imposta di successione, il valore di riferimento per le cripto-attività è quello di mercato registrato alla data del decesso del defunto.
Come dichiarare le Criptovalute: norme e procedure:
Le linee guida principali per la dichiarazione dei redditi derivanti dalle criptovalute si possono riassumere come segue:
- Dichiarazione dei Redditi:Le criptovalute devono essere dichiarate tramite il Modello 730 oppure il Modello Redditi Persone Fisiche, a seconda della situazione fiscale del contribuente. È importante prestare attenzione al corretto inserimento dei valori e alle eventuali plusvalenze realizzate.
- Quadro RW:In caso di cripto-attività che possono essere considerate attività finanziarie all'estero, è necessario compilare il Quadro RW. Questa sezione serve per dichiarare le attività finanziarie detenute all'estero, inclusi i conti presso exchange esteri di criptovalute. La compilazione del Quadro RW permette di essere in regola con il monitoraggio fiscale.
- Tassazione:Le plusvalenze realizzate nel corso dell'anno fiscale dalla vendita o dallo scambio di criptovalute sono soggette a tassazione. La tassazione si applica in base al principio di cassa: quindi, si tassa la differenza positiva tra il valore di vendita e il costo di acquisto delle criptovalute.
- Documentazione e conservazione:È fondamentale conservare ogni documentazione relativa a transazioni in criptovalute, inclusi acquisti, vendite, ricevute e movimentazioni fra wallet diversi. Questo perché, in caso di controlli, si deve essere in grado di dimostrare l'origine dei fondi e le eventuali plusvalenze realizzate.
Gestione delle Cripto-attività e implicazioni IVA:
La gestione delle cripto-attività e le loro implicazioni fiscali sono temi di grande rilievo nel panorama economico attuale. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), le operazioni di cambio da valuta tradizionale a criptovaluta, come il bitcoin, non sono considerate cessioni di beni, ma prestazioni di servizi esenti da IVA. Questo inquadramento riflette la natura non materiale delle criptovalute, che agiscono principalmente come mezzi di pagamento.
In Italia, l'Agenzia delle Entrate ha seguito gli orientamenti della CGUE, escludendo l'IVA su tali transazioni. Per garantire la trasparenza, i prestatori di servizi legati alle criptovalute devono inviare dati operativi all'Organismo degli Agenti e Mediatori (Oam), contribuendo così a prevenire usi illeciti. Questo obbligo di comunicazione, unito alla registrazione nel registro speciale dell'Oam, mira a rafforzare il controllo fiscale e la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Strategie per la compliance e il contrasto all'evasione fiscale:
Il panorama fiscale attuale richiede un approccio strategico e informato verso la compliance fiscale, soprattutto nell'ambito emergente delle cripto-attività.
A seguito dell'emergenza pandemica, l'Amministrazione finanziaria ha intensificato il proprio impegno nel fornire linee guida operative, stimolando un dialogo costruttivo con il contribuente. Questo approccio mira al rilevamento proattivo di errori o anomalie, facilitando così interventi tempestivi e informazioni pertinenti per evitare sanzioni.
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