DMZ AGGIORNA N. 229 DEL 15 DICEMBRE 2025
Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti, laddove esso abbia a oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, va versato direttamente all’Agente della Riscossione, da parte della banca, terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’ Agenzia della Riscossione.
Il caso
La controversia – in estrema sintesi - è insorta tra una società e la sua banca.
Quest’ultima, dopo la notifica di un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha versato al Fisco anche somme che erano state accreditate sul conto societario dopo detta notifica, e tale comportamento è stato additato come illegittimo dalla debitrice, secondo la quale il vincolo doveva riguardare solo le somme già esistenti sul conto al momento della notifica.
Per questo motivo la banca è stata citata in giudizio per il risarcimento del danno, anche per la segnalazione alla Centrale Rischi.
I giudici di merito (Tribunale, prima, e Corte d’Appello, poi) hanno dato ragione alla società, ritenendo che il pignoramento non potesse estendersi alle somme future.
La banca ha però impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che la normativa speciale sul pignoramento esattoriale consente invece di colpire anche le somme accreditate dopo la notifica, entro un determinato periodo di tempo.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto di credito, ribaltando completamente le decisioni precedenti.
Per gli “Ermellini”, infatti, il pignoramento speciale esattoriale di crediti può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto base già in atto al momento del pignoramento, esattamente come è possibile per il pignoramento ordinario.
Non può non ammettersi che, anche se al momento della notificazione dell’atto di pignoramento speciale non vi siano crediti attualmente esigibili, in base al rapporto base già esistente dal quale potranno nascere quelli oggetto dell’aggressione esecutiva e che resta efficace tra le parti, sussiste comunque l’obbligo del terzo di pagare direttamente all’esattore anche i crediti maturati successivamente.
Effetti della pronuncia
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che:
- il pignoramento speciale si estende anche ai crediti futuri, purché derivanti da un rapporto esistente al momento della notifica (come un conto corrente attivo);
- la banca, nel caso concreto, ha agito correttamente versando anche le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento;
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