DMZ AGGIORNA N. 186 DEL 23 OTTOBRE 2023
Il 09/10/2023 scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo provvedimento attuativo che sancisce l'operatività del tanto atteso registro dei titolari effettivi (vedi DMZ Aggiorna: dal n. 161 del 18 settembre 2023 al n. 166 del 25 settembre 2023).
Imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell'informazioni dei propri titolari effettivi.
Come noto, è nel 2017 che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una novità importante. Il riferimento è il Decreto Legislativo che:
- alle imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al Registro delle imprese (r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative), nonché
- alle persone giuridiche private diverse dalle imprese (fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti)
impone l'obbligo di comunicare – esclusivamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo – le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione (oggi nota come “Registro dei titolari effettivi”).
Tuttavia, la concreta applicazione del suddetto obbligo è stata sin ad oggi sospesa in attesa che si completasse l'iter avviato con la tardiva emanazione del Decreto attuativo espressamente previsto e necessario al fine di determinare contenuti e modalità operative per la gestione di tale apposito registro.
A distanza di sei anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tale iter è finalmente giunto a termine.
Operatività del Registro
Il decreto appena emanato attesta l'operatività del Registro, fissando il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni previste.
Pertanto, entro lunedì 11.12.2023 (poiché il termine di 60 giorni scade l’8.12.2023 che è un giorno festivo - che precede il sabato e la domenica):
- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,
- il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private(ivi comprese, a parere di chi scrive, le associazioni e gli enti iscritti al RUNTS),
- i fiduciari di trust espressi nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione),
dovranno procedere a tale adempimento, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa.
Si rammenta, infine, che in caso di omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione in oggetto è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 €).
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