DMZ AGGIORNA N. 183 DEL 9 OTTOBRE 2025

Di recente ci è stato chiesto se, con riferimento alla disciplina dell'infortunio in itinere, ci sia o meno copertura assicurativa in caso di incidente occorso ad un lavoratore nel tragitto a piedi tra l'uscita del luogo di lavoro e il parcheggio del proprio veicolo e se tale situazione rientra nelle ipotesi di infortunio indennizzabile dall'Inail.

Il quesito è di particolare rilevanza e trova una chiara risposta nella giurisprudenza in materia di infortuni in itinere.

È consolidato l'orientamento secondo cui il tratto percorso a piedi tra il posto di lavoro e il luogo di parcheggio del veicolo rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della tutela assicurativa.


Innanzitutto occorre dire che l'ordinamento giuridico italiano riconosce la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro anche per gli eventi occorsi durante il tragitto casa-lavoro e viceversa, nonché in specifici percorsi funzionali all'attività lavorativa. Tale particolare tipologia di infortunio, definita "infortunio in itinere”, copre il lavoratore lungo il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, nei tragitti che collegano due luoghi di lavoro, o dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti in assenza di una mensa aziendale.


L'utilizzo del mezzo di trasporto privato è coperto dall'assicurazione solo se strettamente necessario, ovvero in assenza di mezzi pubblici sulla tratta, in caso di orari incompatibili con l'attività lavorativa, o se l'uso dei mezzi pubblici comporta un'eccessiva gravosità o rilevante disagio per il lavoratore. La giurisprudenza ha evidenziato come l'uso del mezzo privato esponga a un maggiore rischio di infortunio in itinere. Tuttavia, l'Inail, con propria circolare, ha stabilito che l'infortunio in itinere è sempre indennizzato. Non sono indennizzabili gli infortuni derivanti da comportamenti abnormi o illogici del lavoratore (rischio elettivo), come la violazione di norme del codice della strada, o eventi causati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o mancanza della patente idonea.

Affinché l'infortunio in itinere sia riconosciuto, è imprescindibile l'esistenza di un nesso causale, anche indiretto, tra l'attività lavorativa e l'incidente.


La Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto come indennizzabile l'infortunio avvenuto "Nel tratto percorso a piedi tra il posto di lavoro e il luogo parcheggio veicolo". Questo significa che il percorso, seppur breve, che il lavoratore compie a piedi per raggiungere o lasciare il proprio mezzo di trasporto, qualora questo sia collocato in un'area adibita a parcheggio in relazione al luogo di lavoro, è considerato parte integrante del tragitto casa-lavoro o viceversa.


L'elemento dirimente per il riconoscimento è la stretta connessione tra il percorso pedonale e l'esigenza lavorativa o il rientro a casa, che rende tale tragitto funzionale e indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa. Non si configura in tal caso un rischio elettivo, poiché il comportamento del lavoratore è giustificato dalla necessità di utilizzare il veicolo privato per recarsi o tornare dal lavoro.

Pertanto, un incidente che dovesse verificarsi in questo specifico tratto, purché non sia la conseguenza di un comportamento abnorme o illogico del lavoratore, sarà oggetto di riconoscimento e indennizzo da parte dell'Inail. È fondamentale, tuttavia, che le circostanze dell'evento siano attentamente valutate per confermare il nesso causale con l'attività lavorativa.

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