DMZ AGGIORNA N. 151 DEL 5 AGOSTO 2024
L’INPS, con proprio messaggio del 26 luglio 2024, fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria delle richieste di Cassa Integrazione Guadagni per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Ricordiamo che i datori di lavoro possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni invocando la causale “eventi meteo” ogniqualvolta le temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in base alla specifica tipologia di lavorazioni non consentano il regolare svolgimento delle attività in sicurezza.
Per temperature elevate si considerano quelle superiori ai 35 gradi centigradi.
Entrando nel merito del messaggio dell’INPS, le indicazioni fornite dall’istituto riguardano:
- sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
- sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica, presente nella domanda di richiesta o allegata alla stessa, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Lo Studio resta a completa disposizione
