DMZ AGGIORNA N. 166 DEL 9 SETTEMBRE 2024

Dal 1° settembre trovano applicazione le nuove disposizioni sanzionatorie di cui al “Decreto Sanzioni”, sia in termini di penalità applicabili in senso stretto, sia di principio generale che regola tale ambito. Penalità tra cui rientra quella per gli omessi o ritardati versamenti che, a seguito della riforma, presenta aliquote sanzionatorie inferiori ma che, in taluni casi, rendono più complicati i calcoli da effettuare in caso di ritardi contenuti a livello temporale.

La novità, spiegata in modo semplicistico, consente di affermare che a partire dal 01/09/2024 per chi non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni (i c.d. versamenti diretti), la precedente aliquota della sanzione, pari al 30%, viene ridotta al 25%. Inoltre, a partire dall’inizio del mese di settembre i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni vedono applicata la suddetta penalità ma in misura dimezzata, che sarà dunque pari al 12,50%.

Purtroppo, però  la situazione non è così semplice come spiegata prima, in quanto non è così  facile determinare l’importo da versare a titolo sanzionatorio nel minimo dettaglio, come vuole la norma. Sarà pertanto necessario calcolare la sanzione con l’ausilio di software specifici – o banalmente - di calcolatrici o fogli di calcolo. La questione diventa ancora più ostica per i ritardi ridotti a livello temporale, in quanto la norma continua a disporre che, fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati entro i primi 15 giorni (o meglio, 14) la sanzione vista in precedenza è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo: quindi, in sostanza, divenendo pari allo 0,83% giornaliero.

Il legislatore “pare” però essersi dimenticato che tale norma, ancora più di favore per i contribuenti che hanno commesso irregolarità dei versamenti non particolarmente rilevanti in termini di tempistiche, basata sulla precedente aliquota sanzionatoria pari al 15% – applicabile nei 90 giorni dalla scadenza originaria – che, ridotta a un quindicesimo, risultava pari all’1% per ciascun giorno; con buona pace della semplicità dei calcoli che in precedenza, per quanto non automatici, erano indubbiamente più facili.

Ricapitolando, a partire dal 01/09/2024, per i soggetti che non effettuano i versamenti e che vogliano rimettersi in regola presto, le sanzioni irrogabili saranno le seguenti:

a) nei primi 14 giorni va pagato lo 0,83% per ogni giorno di ritardo;

b) dal 15^ al 90^ giorno dalla scadenza, l’importo della sanzione per la violazione in esame va commisurato all’aliquota del 12,50%;

c) dal 91^ giorno la penalità per i versamenti tardivi tornerà, “a regime”, pari all’ordinario 25%.

A questo punto, una volta determinato l’importo da versare per la sanzione, si apre il tema del ravvedimento operoso, mediante il quale quest’ultima potrà essere ridotta, ad esito della correzione spontanea da parte del contribuente; ciò però, si noti, solamente qualora non sia intervenuto un atto in grado di impedire l’autonoma regolarizzazione, nello specifico, almeno un avviso bonario (trattandosi, nei diversi casi visti sopra, di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate).

Per quanto di interesse, si può notare come anche il ravvedimento, a seguito delle modifiche del Decreto, presenti una specificità per le regolarizzazioni che avvengono entro i 90 giorni dalla scadenza, dal momento che – al netto della necessità di separare l’istante di tempo in cui si determina la sanzione rispetto a quello in cui si calcola la relativa riduzione da ravvedimento (sulla base del momento di perfezionamento della regolarizzazione spontanea) – la norma  prevede:

  • la diminuzione della sanzione a 1/10 se la correzione ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza originaria, sovrapponendosi pertanto in parte alla sanzionabilità dell’irregolarità per lo 0,83% giornaliero;
  • la riduzione della medesima penalità a 1/9 qualora la correzione avvenga nei 90 giorni dal termine; quindi, in ogni caso laddove la penalità applicabile non supera l’aliquota del 12,50%.

Ci auguriamo che quanto prima venga “DAVVERO” semplificata la materia.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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