DMZ AGGIORNA N. 128 DEL 6 LUGLIO 2023
il Ministero delle finanze ha approvato gli Isa applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, riconducibili al comparto dell’agricoltura, del commercio, dei servizi, della manifattura e delle attività professionali. Dei 175 Isa 2023 complessivi, 87 hanno subito una revisione.
Gli indici trovano applicazione nei confronti delle imprese e dei professionisti che svolgono un’attività prevalente per la quale risulta approvato un Isa, sempreché non presentino una causa di esclusione. Per attività prevalente deve intendersi l’insieme delle attività, ricomprese nel medesimo Isa, dalle quali deriva l’ammontare prevalente di ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta.
Le cause di esclusione più comuni - previste a regime - sono le seguenti:
- inizio o cessazione dell’attività nel 2022;
- ricavi o compensi superiori a 164.569 euro;
- periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- applicazione del regime forfettario o del regime di vantaggio oppure di altre tipologie di criteri forfettari di determinazione del reddito;
- esercizio di 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice dell’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
Al fine di tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente al perdurare della diffusione del Covid-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento dei prezzi, nonché dei tassi di interesse, il Legislatore ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione dagli Isa 2023, in aggiunta a quelle ordinarie, applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.
Tale causa di esclusione “speciale” è analoga a quella prevista per gli Isa 2021 e 2022 con riferimento ai soggetti che avevano aperto la posizione Iva dal 1° gennaio 2019. In sostanza, con ciò, l’esclusione dagli Indici prevista per il primo anno di attività viene estesa anche al secondo anno di svolgimento dell’attività.
Attenzione, l’esclusione straordinaria non fa venir meno l’obbligo di compilare il modello Isa. Pertanto, i soggetti che intendono avvalersene devono comunque predisporre il modello dichiarativo, in modo che l’Agenzia delle entrate acquisisca i dati del periodo d’imposta 2022.
Esempio:
La Alfa Srl ha aperto la partita Iva in data 1° giugno 2021. Pertanto, la società:
- per il periodo d’imposta 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021, ha beneficiato della causa di esclusione ordinaria che disapplica gli Isa per l’anno di inizio dell’attività, con esonero anche dalla compilazione e presentazione del modello dichiarativo;
- per il periodo d’imposta 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, può beneficiare della causa di esclusione speciale che disapplica gli Isa per i soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2021, con obbligo però di compilare e presentare il modello dichiarativo.
Lo Studio resta a completa disposizione
