DMZ AGGIORNA N. 125 DEL 7 LUGLIO 2025

Uno degli errori più insidiosi che imprenditori e professionisti possono commettere nella Dichiarazione dei Redditi 2025, riguarda l’individuazione dell’anno di inizio attività ai fini degli ISA (Indicatori di Affidabilità Fiscale). Un dettaglio che può determinare l’accesso – o meno – al regime premiale. Di seguito si riepiloga cosa dice la normativa e perché la data riportata può fare la differenza tra esclusione e agevolazione. Uno degli aspetti che si devono affrontare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi riguarda i dati necessari al funzionamento degli ISA.

Il Fisco punta sempre di più sugli strumenti di compliance e i menzionati indicatori assumono un ruolo sempre più importante nella valutazione del grado di affidabilità dei contribuenti anche con l’intento di rendere possibile, qualora il grado di affidabilità sia elevato, l’applicazione del regime premiale. In questo caso i termini di accertamento si riducono di un anno e, a seconda del punteggio raggiunto, si può essere esonerati dal test previsto per le società non operative oltre ad alcune ulteriori semplificazioni per l’apposizione del visto di conformità (limiti più elevati per effettuare le compensazioni orizzontali senza l’apposizione del visto).

È dunque necessario prestare particolare attenzione all’eventuale applicazione di cause di esclusione dagli ISA. In questo caso, infatti, i contribuenti non possono applicare facoltativamente gli ISA con l’intento di fruire del predetto regime premiale.

Una delle cause di esclusione che si verifica con maggiore frequenza è rappresentata dall’inizio dell’attività nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. È dunque necessario fare chiarezza su cosa si intenda per inizio dell’attività nel periodo d’imposta.

A tal proposito si deve fare riferimento alla data di inizio attività indicata sul modello presentato (o trasmesso telematicamente) all’Agenzia delle entrate o alla competente Camera di Commercio per la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva. È invece irrilevante il momento in cui viene materialmente attribuito il numero di partita Iva.

Con riferimento all’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività, l’Agenzia delle entrate ha sempre affermato che l’attività si considera iniziata quando vengono posti in essere i primi atti preparatori. Da questo momento decorre il termine di trenta giorni per la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva.

Si consideri ad esempio il caso di un professionista che abbia sottoscritto in data 20 dicembre 2023 un contratto di locazione di un immobile da utilizzare quale sede dello studio professionale. Questo giorno rappresenta la data di effettivo inizio dell’attività. Pertanto, anche se la comunicazione di inizio dell’attività dovesse essere ad esempio essere effettuata il 2 gennaio 2024 (entro i 30 giorni successivi al 20 dicembre 2023) l’attività deve considerarsi iniziata ad ogni effetto nell’anno 2023. In tale ipotesi non può trovare applicazione la causa di esclusione dagli ISA applicabile ai contribuenti che iniziano l’attività nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (anno 2024).

A tal proposito è parimenti irrilevante l’inizio dell’attività che le imprese comunicano presso la competente camera di commercio. Infatti, trattasi di un adempimento ben distinto (e diverso) rispetto alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva.

Le imprese commerciali, infatti, oltre a richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva, sono iscritte nel registro delle imprese. Inizialmente risultano inattive e sono quindi tenute a comunicare successivamente l’effettivo inizio dell’attività. Questo momento coincide, ad esempio, con l’emissione della prima fattura attiva. Si tratta, però, come già detto, di un adempimento distinto. Invece, ai fini dell’applicazione degli ISA, assume rilevanza esclusivamente l’avvio dell’attività (solitamente precedente) ai fini fiscali coincidente, come già detto, con i primi atti preparatori. Pertanto, se questi atti sono riferibili al periodo d’imposta 2023, gli ISA troveranno applicazione con riferimento al Modello Redditi 2025.

Viceversa, se gli atti preparatori saranno stati attuati nell’anno 2024 troverà applicazione la causa di esclusione dagli ISA in esame e non sarà possibile, quindi, fruire del predetto regime premiale.

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