DMZ AGGIORNA N. 140 DEL 19 LUGLIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri, entrando più nel merito dell’allegato 1 al Provvedimento qui in esame, che elenca tutte le possibili anomalie che possono aver dato origine alla comunicazione di compliance.
Non ci sono particolari novità rispetto alle analoghe comunicazioni inviate negli anni passati.
- Riceveranno la comunicazione di compliance i contribuenti che hanno indicato quale causa di esclusione ISA il “non normale periodo di svolgimento dell’attività”, motivazione che, come evidenziato più volte, necessita di inoppugnabile documentazione a comprova.
- Riceveranno la compliance i contribuenti che hanno indicato quale causa di esclusione ISA una motivazione legata al codice del Terzo Settore, poiché tali cause (tre in tutto) ancora non hanno incassato il necessario via libera dall’UE; per quanto sopra, restano esclusivamente “sulla carta” e non possono essere utilizzate. Questa paradossale situazione continua a riproporsi di anno in anno, e sul punto è bene evidenziare che nulla è cambiato nemmeno per l’anno di imposta ‘23; pertanto, i contribuenti potenzialmente rientranti in tali cause di esclusione ISA continuano a non poterle usare, ma possono, avendone i requisiti, usare quella afferente alla determinazione forfettaria del reddito.
- Vi sono poi innumerevoli anomalie strettamente settoriali, che scattano laddove, non risultano compilati nel modello ISA uno o più dati che normalmente non possono essere assenti, in virtù dell’attività esercitata.
- Soggetto a verifica è l’indicazione dello status di pensionato o lavoratore dipendente, laddove lo stesso non trovi riscontro nelle Certificazioni Uniche rilasciate al contribuente.
- Sotto osservazione è come sempre il magazzino: laddove ruoti troppo lentamente, viene considerato indicatore di allarme, così come per i professionisti continua ad essere verificato il numero degli incarichi emergenti dalle CU.
- Per tutti viene verificato anche l’utilizzo troppo disinvolto delle cause di esclusione ISA per inizio o cessazione attività, che vengono verificate dall’Agenzia delle Entrate mediante incrocio dei dati relativi all’apertura e chiusura partita IVA.
- Infine, di interesse è l’anomalia che scatta a carico dei contribuenti che hanno dichiarato un esito ISA almeno pari a 8 (leggasi spettanza del regime premiale) ma che nell’elaborare l’indicatore sintetico di affidabilità fiscale, senza scaricare ed importare il “file dati ulteriori ISA”, ovvero il file XML presente nel cassetto fiscale. La ragione della segnalazione è evidente: tale file è essenziale ai fini della corretta elaborazione dell’esito ISA, poiché contiene tutti gli elementi di riscontro e, soprattutto, i correttivi elaborati sulla base della “storia fiscale” del contribuente degli ultimi 8 anni, che spesso impattano considerevolmente sull’esito finale degli indicatori. La mancata importazione del file, seppure messo a disposizione del contribuente, ha quindi falsato l’esito ISA; in questo caso l’unica soluzione è trasmettere la dichiarazione integrativa, importando correttamente i dati ulteriori, e ricalcolando l’esito ISA, sperando che ciò non modifichi il risultato facendo venir meno il regime premiale ed i relativi benefici.
Lo Studio resta a completa disposizione
